Kabobo, Cassazione conferma altri 8 anni condanna: no attenuanti
Nessuna attenuante per Kabobo, il ghanese che uccise tre persone a colpi di piccone per le vie di Milano
Kabobo: Cassazione conferma altri 8 anni condanna, no attenuanti
Nessuna attenuante puo' essere concessa ad Adam Kabobo, il ghanese che l'11 maggio 2013 uccise tre persone (altre due furono gravemente ferite) a colpi di piccone per le vie di Milano. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, confermando la condanna a 8 anni di reclusione relativa ai due tentati omicidi, in un processo distinto da quello per cui e' gia' passata in giudicato la condanna (con abbreviato) dell'imputato a 20 anni per gli omicidi consumati.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Kabobo contro la sentenza pronunciata dai giudici d'appello di Milano nel gennaio 2016: al centro le aggressioni - una con una grossa barra di ferro, l'altra con un piccone - che l'imputato aveva compiuto ai danni di due uomini, senza pero' ucciderli. Poco piu' tardi, in quello stesso giorno, Kabobo colpi' a morte 3 persone con il piccone. La Cassazione ha condiviso le conclusioni dei giudici del merito secondo cui la condotta del ghanese integrava il reato di tentato omicidio: "Aveva colpito tutte le vittime di quel giorno puntando direttamente alla testa, riuscendo ad uccidere diverse persone e se l'effetto letale non si era sempre verificato - si legge nella sentenza depositata oggi - cio' era stato dovuto a fattori indipendenti, come una tempestiva reazione o una fuga". Il "dolo omicidiario", osservano i giudici di 'Palazzaccio', "era evidente e il contesto appariva inequivoco".
Dunque, correttamente a Kabobo, secondo la Corte, non sono state concesse le attenuanti generiche data la "gratuita' delle condotte, la causalita' delle vittime, il numero degli episodi e l'allarme sociale cagionato, fatto denotante un'intensa pericolosita' sociale". La quantificazione della pena e' stata valutata, ricorda la Cassazione, sulla base dell'"oggettivita' di una connotazione altamente brutale e raccapricciante dell'azione dell'imputato", nonche' sul "peso della volonta' ideativa ed attuativa, rimasta inalterata a fronte della capacita' di intendere grandemente scemata": in altre parole, Kabobo "ha dimostrato spazi di orientamento ed autodeterminazione sufficienti a perseguire obiettivi criminali lucidamente individuati e prescelti, ponendo in essere una condotta organizzata e protratta nel tempo". Il ricorso del ghanese e' stato rigettato anche in merito alla richiesta di applicare la continuazione di tutti i reati, in modo da contenere la pena complessiva entro i 20 anni di reclusione: su tale istanza spetta al giudice dell'esecuzione pena pronunciarsi.