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Milano
Sala, l'autosospensione è un rebus: mossa non prevista da alcuna norma
Beppe Sala

La scelta di Beppe Sala di 'autosospendersi' dalla carica di sindaco in attesa di conoscere i dettagli dell'inchiesta a suo carico relativa all'appalto per la piastra di Expo costituisce anche un rebus dal punto di vista giuridico, trattandosi di un 'unicum' non previsto esplicitamente da alcuna norma. La prima voce autorevole che ha fatto notare la 'stranezza' giuridica dell'autosospensione e' Piercamillo Davigo. "Non ho la minima idea di cosa significhi", ha risposto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ai cronisti che gli chiedevano un commento, a Palermo. "In trent'anni non mi e' mai capitato", ha confidato, scettico, Basilio Rizzo, ex presidente del Consiglio comunale e 'colonna' della storia politica milanese.

Nella lettera inviata ai vicesindaci di Milano e della Citta' metropolitana, Anna Scavuzzo e Arianna Censi, e al presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertole', Sala si richiama al decreto legislativo 267 del 2000 (poi parzialmente modificato dalla legge Severino del 2012) e agli statuti comunale e della citta' metropolitana. Nella documentazione citata non vi e' alcun riferimento a ipotesi di 'autosospensione', ma e' semplicemente enunciato (articolo 53 del d.lgs 267/2000) come il vicesindaco "sostituisca il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59".

documentoL'autosospensione di Beppe Sala

Quest'ultimo articolo e' stato modificato, nel dicembre 2012, dalla cosiddetta legge Severino che, pero', all'articolo 11 tra le ipotesi di sospensione di un amministratore locale cita casi in cui vi sono condanne o misure coercitive in atto. Non si tratta del caso di Sala, semplicemente iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi cui potrebbe appigliarsi Sala, quindi, e' quella della "sostituzione per impedimento temporaneo" da parte del vicesindaco, con tutte le complicazioni burocratiche che questo comporterebbe. Nell'articolo 42 dello statuto milanese - citato da Sala - infatti si stabilisce che il "vicesindaco coadiuva il sindaco e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonche' in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge e negli altri casi previsti dall'articolo 38 (dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, ndr)".

"Il Consiglio e la giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo sindaco e in tale periodo le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco", si precisa. L'articolo 21 del nuovo statuto metropolitano sancisce, infine, che "il vicesindaco svolge funzioni di supplenza del sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo".

"L'autosospensione non e' contemplata da alcuna norma, ma cio' non significa che non si possano realizzare situazioni del genere: la legge parla di 'assenza o impedimento temporaneo' durante il quale il vicesindaco puo' operare in sostituzione del sindaco - spiega Umberto Fantigrossi, presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti - e le ipotesi di assenza o impedimento possono essere varie. In questo caso si tratta di una scelta soggettiva dell'interessato, ma non e' un atto illegittimo perche' le norme lo consentono, perche' non vengono tipizzate le ipotesi che sono alla base dell'assenza o dell'impedimento temporaneo". Una situazione del genere, pero', conclude Fantigrossi, "non puo' essere portata avanti a lungo, anche se la legge non detta alcuna tempistica. Sala ha gia' scritto nella sua lettera che la prossima settimana si presentera' in Consiglio per riferire. In quel caso l'impedimento verra' meno".

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