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Puglia, mescherina obbligatoria negli spazi all'aperto
Emanata l'ordinanza per uso obbligatorio della mascherina negli spazi all'aperto anche in Puglia lo comunica lo stesso presidente della Regione Michele Emiliano
Da oggi, in Puglia, diventa obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
Lo comunica lo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha appena emanato la relativa ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, a seguito degli andamenti degli indici di contagio rilevati quotidianamente dagli organismi di controlo e motiraggio preposti.
L’uso della mascherina è obbligatorio in tutti quei luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
"Osservare queste piccole regole di sicurezza - ha detto e raccomandato Emiliano - è importante per tutelare noi stessi e gli altri".
L'ordinanza dispone:
1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art. 1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
Mascherine obbligatorie all'aperto, ovviamente, anche in Fiera del Levante. Lo ha deciso il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, dopo avere appreso dell'ordinanza della Regione Puglia firmata dal presidente Michele Emiliano, che dispone l'uso di mascherine obbligatorie all'aperto davanti a scuole, locali e fermate dei bus. Una decisione ribadita e rafforzata, dato che era stata già assunta nei giorni scorsi per ragioni cautelative.
A questo link il testo dell’ordinanza: http://rpu.gl/5wjK0
(gelormini@gmail.com)