Si tratta di “materia ambientale rimessa alla competenza esclusiva dello Stato nonchè di opera strategica di rilievo sovranazionale”. Il Tar del Lazio respinge così il ricorso della regione Puglia in merito al passaggio del gasdotto che autorizzava il Tap all'espianto degli ulivi nelle aree interessate.
Il 6 aprile il presidente della terza sezione del Tar del Lazio con un decreto urgente aveva accolto, in prima battuta, l'istanza della Regione Puglia e aveva sospeso gli atti ministeriali con cui veniva dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A.44 della Via, la Valutazione di impatto ambientale legata ai lavori per il gasdotto nell'area di Melendugno, in Salento.
Per il Tar si tratta di un'opera “dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato". Quindi è il Ministero dell'Ambiente il “titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via” sulla valutazione di impatto ambientale.
La prescrizione è riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori e autorizza Tap, il consorzio a cui fa capo la realizzazione del gasdotto, a espiantare gli ulivi nell'area del cantiere.