Roma

Architetti e ingegneri per il Pnrr: il bando alla romana è un “illecito”

L'esperto di affaritaliani.it conferma i dubbi sul bando dell'area Metropolitana di Roma per il Pnrr: “Le disposizioni sono odiose e illegittime”

Un bando per assumere architetti e ingegneri che profuma di bruciato un po' perché è stato inspiegabilmente bandito dall'Area Metropolitana di Roma e non dal Comune di Roma, molto perché all'analisi dell'esperto di affaritaliani.it, è palesemente anticostituzionale e le disposizioni contenute nel bando sono “odiose, arroganti ed ancorché illecite”.

Ma vediamo i fatti: lo scorso 28 giugno affaritaliani.it denuncia la pubblicazione di una “selezione pubblica” per redigere una graduatoria dalla quale attingere architetti e ingegneri per seguire l'attuazione del Pnrr. Il bando è dell'area Metropolitana di Roma (sindaco metropolitano Roberto Gualtieri) ma l'ente che firma la convenzione è il Comune di Roma (sindaco Roberto Gualtieri). A parte l'anomalia dell'Ente che pubblica il bando, all'interno, all'articolo 12, c'è specificata che la graduatoria per chi ha superato l'esame non verrà fatta ma tramutata in un elenco di nomi rigorosamente in ordine alfabetico.

Bando per assumere architetti e ingegneri: il parere dell'esperto

Così affaritaliani.it spedisce il bando ad un esperto della Pubblica Amministrazione, già consulente di diverse amministrazioni che non ha dubbi: “I criteri con i quali è stato costruito il bando violano palesemente l’articolo 97 della Costituzione sia in termini di trasparenza che di imparzialità e buon andamento dell’apparato pubblico”.

Nel parere fornito, a proposito della graduatoria inesistente, spiega meglio: “Si precisa ab initio, ciò che dovrebbe essere ovvio, ossia che sostenere una prova selettiva a cui riferire un punteggio costituisce di per se una prova di merito. Non si comprende quindi, per quale motivo in alcuni avvisi pubblici si rinvenga la dicitura: graduatoria non di merito. La graduatoria in una procedura selettiva che prevede un punteggio per ciascun candidato esaminato costituisce un ordine di successione compilato in base alla verifica di risultati puntuali a carattere individuale. Se così non fosse si attribuirebbe invece al termine graduatoria il significato di mero elenco di soggetti abilitati i cui risultati delle prove selettive, benché annotati, sarebbero incomprensibilmente secretati con la conseguenza che i risultati migliori verrebbero nascosti e ridotti forzosamente alla soglia minima. E ciò non vi è dubbio che costituisca una gravissima violazione dell’articolo 97 della Costituzione sia in termini di trasparenza che di imparzialità e buon andamento dell’apparato pubblico. La mortificazione della prova selettiva è ancor più evidente nel momento in cui attraverso la secretazione del risultato si pongono nelle stesse condizioni in termini di accesso ai ruoli della PA i migliori ed i peggiori ancorché entrambi formalmente idonei. Ciò contrasta con le legittime aspettative di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa che, quali corollari di precetti costituzionalmente garantiti, prevedono prove selettive in grado di garantire l’accesso alla PA ai più meritevoli, rendendo odiose, arroganti ed ancorché illecite, le disposizioni presenti in alcuni pubblici avvisi in cui verrebbe utilizzato lo strumento della segretezza del dato per favorire indebitamente soggetti meno meritevoli ovvero legittimati da indebite tutele.

Bando per assumere architetti e ingegneri: ignorata la trasparenza

Sempre nel parere si legge a proposito dell'assenza di trasperenza che “Giova ricordare che la trasparenza - quale corollario del principio costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento della PA - è da un lato una garanzia per la stessa PA che ben potrà scegliere consapevolmente tra le risorse migliori, ma dall’altra (la trasparenza) è anche volta a tutelare il soggetto più meritevole che potrà veder riconosciute le sue capacità, la sua esperienza ed il suo impegno attraverso una valutazione complessiva che sia in grado di riconoscerle puntualmente, gradatamente ed esaustivamente nel voto finale. Celare il risultato di una valutazione ottenuta è come giocare le partite di un campionato di calcio con vincitori e vinti, magari tanto a poco, e poi far figurare falsamente che ogni partita sia finita 0 a 0. Una palese scorrettezza mascherata dal segreto. La pubblica amministrazione infatti, si avvale del segreto, chiaramente in via eccezionale in quanto la regola è la trasparenza (la PA come “casa di vetro”), ma ciò accade quando si vuol tutelare lo stato o il cittadino dalla pubblicazione di dati o documenti che potrebbero arrecargli un ingiusto nocumento. E questo non è certamente il caso dei predetti avvisi con i quali ad essere tutelati sarebbero eventualmente i peggiori che nell’indebita riservatezza verrebbero collocati alla pari dei migliori. La cultura del 6 politico si manifesta con estremo candore nella locuzione formalmente espressa in alcuni avvisi pubblici: “... la Commissione Esaminatrice formulerà un elenco di idonei, che non costituisce graduatoria di merito...”. Il merito pertanto, uscirebbe, quale requisito prioritario per l’accesso nella PA, per far posto ad una presunta idoneità da determinarsi in ordine a criteri, tra l’altro, partoriti nella massima discrezionalità”.

Bando per assumere architetti e ingegneri: "Il merito è superfluo"

Dunque, se vale sempre la regola andreottiana che a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca sempre, alcune domande sono lecite: “Se non sono meritevoli allora sono raccomandati? O semplicemente basta “il primo che passa” purché idoneo? Come se districarsi tra migliaia di norme fosse “un gioco da ragazzi” in cui il merito rappresenti qualcosa di assolutamente superfluo. Ma andiamo con ordine. Gli avvisi di cui sopra prendono spunto dall’art. 3-bis della legge 113/2021: selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali. Nel predetto provvedimento legislativo si stabilisce quanto segue:

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validita'. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni. (....)”.

Da tale norma comunque, si evince che non vi è alcun riferimento al voto segreto dei soggetti esaminati a cui sia stato conferito un punteggio. Il termine selezione di idonei peraltro, per potersi ritenere coerente con le prescrizioni di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione dovrebbe prevedere in ogni caso, a monte, delle prove in grado di garantire l’accesso a tempo determinato ed indeterminato di funzionari e dirigenti nella pubblica amministrazione alle medesime condizioni a cui è stato garantito l’ingresso nei ruoli della PA a coloro che già vi hanno acceduto. Anche perché se così non fosse ci troveremmo, per alcuni, dinanzi ad un imbarazzante ed incostituzionale accesso facilitato e indubitabilmente favorito. Se poi, aggiungiamo l’ampia discrezionalità riconosciuta agli enti locali in ordine alla modalità di svolgimento delle selezioni, inclusa la verifica delle competenze che devono essere possedute dai candidati per non incorrere in una palese violazione dell’articolo 97 della Costituzione appare chiaro che dette selezioni debbano essere assimilate alle procedure concorsuali coerentemente al disposto normativo in cui si prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni vi si accede di regola mediante concorso. Una diversa e distorta interpretazione delle norme garantirebbe viceversa l’accesso indiscriminato alla pubblica amministrazione finanche in ruoli di vertice a soggetti reclutati secondo criteri minimali, oppure insufficienti, ovvero per nulla congruenti con quelli adottati ritualmente nelle procedure concorsuali. Si giungerebbe quindi, ad una chiara disparità di reclutamento e ad un abbassamento del livello qualitativo delle risorse in forza alla pubblica amministrazione, così contravvenendo al precetto del buon andamento della PA. Tale dissennata interpretazione presterebbe il fianco quindi, a favoritismi e ad accessi clientelari che non avrebbero più l’argine di una imparziale selezione sul merito. Sul punto debbono ritenersi fuori luogo gli illegittimi tentativi di forzare le norme costituzionali nel verso di stressare verso il basso il merito adducendo presunte emergenze dettate da carenze di personale od eventi straordinari. Anche perché se così fosse, dinanzi all’assenza di una adeguata pianificazione e programmazione, la risposta dello Stato sarebbe quella di aggiungere alla disorganizzazione la discriminazione”.

Bando per assumere architetti e ingegneri: "La discrezionalità è massima"

L'esperto non ha dubbi nella conclusione: “Si torna alla domanda di partenza: come saranno individuati i soggetti idonei? Qui la discrezionalità è massima, perché si tratta di procedure non regolamentate, di fronte alle quali le pubbliche amministrazioni possono determinarsi, apparentemente, come meglio credono, ma sempre nel pieno rispetto della normativa costituzionale. Ogni norma emanata dalla recente legislazione infatti, per poterla applicare in modo corretto dovrà essere interpretata inequivocabilmente in maniera coerente con il testo costituzionale. È quanto peraltro, affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 gennaio 2021 n. 864 nella quale si precisa altresì che la valenza generale dell’art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa. Il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” all’art. 12, comma 1, titolato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” stabilisce, tra altro, che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. A fronte pertanto, di un quadro normativo stabile e di una giurisprudenza consolidata, la Pubblica Amministrazione per non cadere nel varo di provvedimenti illegittimi dovrà sempre emanare provvedimenti ed interpretare le norme in maniera coerente con le chiare disposizioni costituzionali, sminando così gli effetti nefasti di eventuali incursioni legislative dettate in maniera frammentaria, apparentemente disarmonica ed illogica provenienti dell’organo esecutivo per presunte ragioni contigibili, urgenti o di dettaglio tecnico, magari convertite il legge imponendo la fiducia. Da ultimo quindi, giova riportare quanto statuito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza del 3.3.2022 n. 1542 a tenore della quale: “Secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell'azione amministrativa (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013). L’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non è assoluta. Ad essa tuttavia può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione. L’area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in modo assai rigoroso. Sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno”.

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