Roma
Coronavirus, disinfettanti nei locali pubblici: il Lazio ferma il commercio
Le linee guida della Regione Lazio sull'emergenza coronavirus nell'ordinanza firmata da Zingaretti: 13 punti per fermare l'ansia da Covid-19
Coronavirus, “nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione di utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”. Lo dice l'ordinanza della Regione Lazio firmata mercoledì sera da Zingaretti. Ma i gel sono introvabili.
Nell'ordinanza, che ha come oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, sono presenti 13 punti divisi tra “Misure di informazione e prevenzione”, “Misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno in Cina o nei focolai italiani” e “Monitoraggio dell'isolamento”.
Si parte con l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni di esporre presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute. Poi subito il punto più importante: “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”. Questo secondo punto mette in ginocchio negozi, bar e tantissimi altre attività: a causa della psicosi salita in queste ultime settimane, i disinfettanti gel per le mani sono diventati introvabili o acquistabili online a prezzi completamente fuori mercato (piccoli flaconi da 80ml sono arrivati a costare sul web fino a 100 euro). E se un commercianti non mettesse a disposizione il disinfettante? Nell'ordinanza non sono presenti sanzioni.
Scrollando poi i punti dell'ordinanza troviamo l'obbligo per i sindaci e le associazioni di categoria di promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali; le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi; i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza.
Passando alle misure per la profilassi e trattamento dei pazienti che hanno soggiornato nelle “aree rosse”, l'ordinanza dice che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente che lo comunica al medico di medicina generale che assistono il soggetto. Si può anche chiamare il 112 o il numero verde 800.118.800: in questo caso saranno gli operatori a fornire generalità e recapiti alla Asl. I comuni di cui fa riferimento l'ordinanza sono i lombardi Codogno, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, San Fiorano e quelli veneti di Vo' Euganeo (PD) e Mira (VE).
L'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente provvederanno in questo modo: ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS. Ermes 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020); in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre: accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
Infine la parentesi relativa al monitoraggio: “l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza”.
L'ordinanza termina con il conferimento di maxi-poteri al Prefetto: “Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione”.