Roma

Coronavirus: le regole dei soldi a fondo perduto. Incubo cartelle esattoriali

Chi sono i beneficiari e come inoltrare le domande. I consigli dell'avvocato Alan Baccini. Dubbi se l’Agenzia delle Entrate possa o meno compensare

di Alan Baccini *

Coronavirus e Fase 2, ecco le regole per eccedere ai finanziamenti a fondo perduto. A corrispondere il contributo sarà l’Agenzia delle entrate alla quale è demandato anche l’ulteriore ruolo di recuperare eventuali contributi indebitamente percepiti.

Nessun contributo ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza e a chi abbia conseguito ricavi o compensi superiori ai 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Sarà necessario, inoltre, che il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Tra i moltissimi esclusi avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, notai, etc., nonché tutte le partite iva e lavoratori già percettori di indennità ai sensi del Cura Italia. Permangono dubbi se l’Agenzia delle entrate possa o meno compensare il contributo a fondo perduto con eventuali cartelle di pagamento in capo al soggetto richiedente. L’impatto della misura è di 6.162 milioni di euro.

Queste alcune delle previsioni e limitazioni che il governo ha inteso porre alla disciplina del contributo a fondo perduto, uno dei più invocati ed attesi interventi che imprenditori e lavoratori autonomi attendavano da tempo.

Il disposto, come da testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è disciplinato dall’art. 25 del decreto-legge c.d. Rilancio. Molti saranno gli esclusi. I metodi restrittivi di determinazione dell’ammontare del fondo perduto renderanno la misura probabilmente non adeguata a soddisfare i molti gridi di allarme provenienti dal tessuto imprenditoriale nazionale e dal mondo dei liberi professionisti titolari di partita iva. Retrofront sulla platea di beneficiari prevista dal governo nella prima bozza di decreto: escluse in extremis molte partite iva tra cui i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata obbligatoria quali avvocati, commercialisti, ingegneri, etc. Nelle more di eventuali modifiche che potrà subire nel prossimo approdo in Parlamento ed in attesa della conversione definitiva in Legge vediamo, in pillole e non in via esaustiva, quali sono i punti di maggiore interesse disposti dal Governo in materia.

I potenziali beneficiari.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli esclusi.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-legge c.d. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti ed ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 30.05.1994, n. 509 e D. Lgs. 10.02.1996, n. 103.

Requisiti per fruire del contributo.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Prevista un’eccezione per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Per queste aziende il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra.

Infine, per poterne fruire, l’azienda che lo richiede non dovrà aver conseguito ricavi o compensi superiori ai 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Determinazione ammontare contributo a fondo perduto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

1) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;

2) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;

3) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Indennizzi minimi garantiti.

Sono previsti indennizzi minimi in favore dei soggetti che soddisfino i requisiti per poter fruire del contributo. A riguardo è previsto un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come si richiede.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, si dovrà presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate in via telematica con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti nel disposto normativo. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

Termini di presentazione e contenuto dell’istanza.

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza dovrà contenere in taluni casi anche l’autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti richiedenti. In caso di sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

Modalità di effettuazione dell’istanza.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del contributo a fondo perduto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di corresponsione.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sanzioni per contributi non spettanti.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando specifiche sanzioni. In taluni casi si potrebbe rischiare anche l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato attraverso l’applicazione dell’art. 316-ter del Codice Penale.

In ogni qual modo sarà importante attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per meglio comprendere quali debbano essere le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 25 del decreto-legge c.d. Rilancio in materia.

Nonostante il differimento al 31 agosto 2020 del termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento, nonché il differimento alla stessa data della sospensione delle attività di notifica di nuovi atti e degli altri atti di riscossione, permangono dubbi se l’Agenzia delle entrate possa o meno compensare il contributo a fondo perduto con eventuali cartelle di pagamento in capo al soggetto richiedente.

Sarà altrettanto importante vedere se e quali modifiche apporti il Parlamento al testo che ricordiamo essere comunque, a tutti gli effetti, atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge.

La capacità di implementazione della misura sarà certamente il punto centrale. È auspicabile che, a differenza di molte precedenti, possa essere quantomeno pragmaticamente applicabile e realmente fruibile.

* Avvocato Alan Baccini