Roma

Coronavirus, per le società la responsabilità amministrativa può essere letale

Responsabilità amministrativa degli enti: gli effetti sulle società. Parla l'esperto Alan Baccini sui rischi del coronavirus per le aziende

di Alan Baccini *

L’inarrestabile capacità di diffusione del virus, meglio noto come Coronavirus, espone a potenziali rischi non solo la collettività ma anche le società nella loro qualità di enti con personalità giuridica.I rischi di contagio appaiono alti e dunque elevatissime devono essere le precauzioni intraprese dalla società per evitare che ciò si verifichi in sede lavorativa.

La prevenzione ed il rispetto delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro assumono, oggi più che mai, un rilievo assolutamente primario anche ai fini della salvaguardia della società e della continuità dell’attività di impresa.

Con il decreto 8 giugno 2001, n. 231 - meglio noto come D. Lgs. 231/01, il nostro ordinamento ha inteso introdurre una “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti apicali o, anche, sottoposti all’altrui direzione.

Una responsabilità che pur venendo etichettata come “amministrativa” risulta a tutti gli effetti definibile quale tertium genus: atta cioè a coniugare i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. Infatti, andando oltre il tradizionale principio del societas delinquere non potest, si è inteso riconoscere un criterio di imputazione soggettiva del fatto anche alla società per una colpa di organizzazione, accertata ed accertabile all’interno del procedimento/processo penale.

In relazione ai reati commessi nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la responsabilità della società va quindi ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Le società sono pertanto chiamate a mettere in campo tutte le misure necessarie ed idonee a ridurre al minimo il rischio che possano verificarsi determinate fattispecie di reato.

Con riferimento all’attuale emergenza sanitaria, tra i c.d. reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/01 al cui verificarsi potrebbe risponderne anche la società assume particolare rilievo l’art. 25 septies che ha inteso includere nella normativa di riferimento le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Ciò sta a significare che nella scongiurata ipotesi in cui il contagio da Covid-19 porti alla morte o a lesioni gravi o gravissime di un proprio dipendente per il mancato rispetto delle norme di igiene e di salute sul lavoro, la società potrebbe risponderne in sede penale.

Infatti, proprio nel non aver provveduto a mettere in campo tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del reato si rinverrebbe il vantaggio per la società e la relativa responsabilità, talvolta punibile con sanzioni ostative alla continuità stessa dell’impresa sia per motivi di interdizione che di reputazione.

Il giudice penale potrà infatti irrogare i) sanzioni pecuniarie, ii) interdittive - come ad esempio interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, divieto di pubblicizzare beni o servizi – iii) confisca del prezzo o del profitto del reato e iv) pubblicazione della sentenza. 

Oggi più che mai, pertanto, ridurre il rischio che il contagio da Covid-19 porta con sé, oltre ad essere opportuno risulta necessario per evitare di arrecare danni anche a carico della società.  

A riguardo, il D.Lgs. 231/2001 prevede infatti un meccanismo di esonero dell’ente da responsabilità che – ispirato al sistema dei compliance programs da tempo funzionante negli U.S.A. – ruota appunto attorno all’adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell’ente medesimo, di veri e propri programmi di autoregolamentazione dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l’ente oltre che l’esonero da responsabilità al ricorrere di determinate condizioni, anche altre importanti conseguenze, sia sostanziali che processuali.

Al fine di rendere esente la società da possibili sanzioni, il decreto stesso ha infatti previsto la possibilità di schermarsi attraverso l'adozione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo che, in quanto tali, vanno a regolarizzare con appositi protocolli e procedure i processi interni dell'azienda così da tracciarne in maniera trasparente il relativo funzionamento.

Dotarsi di Modelli 231, adottare specifici protocolli di sicurezza anti-contagio, fornire idonei dispositivi di sicurezza individuali ed attenersi alle norme comportamentali definite nei recenti protocolli di intesa tra imprese e parti sindacali, in questo specifico periodo di emergenza sanitaria, serve a salvaguardare i lavoratori ed allo stesso tempo a rendere esimente la società da responsabilità per determinate fattispecie di reato che potrebbero verificarsi. Non farlo esporrebbe la società a rischi potenzialmente devastanti.

* Alan Baccini, avvocato esperto in diritto societario