Roma

Dimissioni o sfiducia: gli scenari per il dopo-Marino

È l'articolo 53 del Testo Unico degli enti locali a regolare le dimissioni presentate dal sindaco, che diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione o dalla comunicazione al Consiglio comunale. In quella data inizierà quindi la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, con la sospensione di tutte le cariche istituzionali.

L'avvio della procedura spetta al Prefetto che contemporaneamente nomina un Commissario prefettizio, in carica fino alla conclusione della procedura dello scioglimento, che termina, su proposta del ministro dell'Interno, per decreto del presidente della Repubblica con la contestuale nomina di un commissario straordinario.

Tutta la procedura di scioglimento si deve concludere entro 90 giorni. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta. Il commissario straordinario resterà in carica fino a nuove elezioni, al primo turno elettorale amministrativo utile.

In caso di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, invece, è l'articolo 52 sempre del Testo unico a regolare la procedura. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141, con un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'Interno.

Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Al decreto di scioglimento, spiega ancora il Testo Unico, è allegata la relazione del ministro contenente i motivi del provvedimento. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti e in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.

Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del ministro dell'Interno.