Fassina escluso dalla corsa al Campidoglio. Il Tar respinge il ricorso - Affaritaliani.it

Roma

Fassina escluso dalla corsa al Campidoglio. Il Tar respinge il ricorso

Confermata l'esclusione della lista "Sinistra per Roma" dalle elezioni amministrative del 5 giugno

"La sentenza del Tar del Lazio esclude le nostre liste dalla competizione elettorale a Roma. Ma non ci fermiamo qui. Siamo convinti delle nostre ragioni e ricorreremo al Consiglio di Stato". E' laconico il commento di Stefano Fassina, l'ex deputato dem ora frontman di Sinistra Italiana e Sel nella corsa al Campidoglio, dopo  la sentenza che conferma l'esclusione della lista "Sinistra per Roma - Fassina Sindaco" dalle elezioni amministrative del 5 giugno.

I ricorsi sono stati discussi davanti alla II sezione bis del tribunale amministrativo. I giudici si sono presi fino alle otto di sera per emettere la sentenze di esclusione ma la decisone del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso presentato dal candidato sindaco per Sinistra Italiana e Sel getta tinte fosche sulle elezioni capitoline. Il ricorso al Consiglio di Stato rischia di aprire uno scenario incerto, non solo per l'incertezza su come il 6% di preferenze, dote accreditata alla sinistra di Fassina, potrà disperdersi o convergere sulle liste di centrosinistra che appoggiano Giachetti, ma per la sequela di ricorsi che potranno aprirsi sulle elezioni, anche dopo il voto: con il Consiglio di Stato che potrebbe dettare legge anche sull'esito delle urne.

Due le motivazioni per le quali la Commissione elettorale circondariale ha escluso dalle elezioni del 5 giugno prossimo la “Lista civica per Fassina sindaco” e la lista “Sinistra per Roma”: in alcuni casi è stata verificata l'assenza della data nei moduli di presentazione; in altri (solo per alcuni municipi) è stato invece usato un modulo vecchio che non prevede l'indicazione delle direttive previste dalla Legge Severino in merito alle cause d'incompatibilità.
"Se l'autenticazione non ha la data è ugualmente valida - avevano sostenuto i legali delle liste di Fassina, gli avvocati Pietro Adami, Arturo Salerni, Paolo Pittori e Carlo Contaldi la Grotteria - purché si provi che la firma è stata apposta nei 180 giorni precedenti la votazione. Ed è certo che queste firme siano state prese e autenticate nei tempi previsti dal soggetto autenticatore.
L'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che "la data è essenziale per l'autentica della firma ed essenziale per la validità dell'atto. Le modalità di autenticazione sono previste dalla legge, e in questo caso l'assenza della data inficia l'atto. Non c'è alcuna limitazione alla libertà di voto, ma la norma è a garanzia degli elettori e della regolarità del voto; non c'è alcun errore scusabile".

LA SENTENZA
Secondo i giudici amministrativi la mancanza della data “comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione delle liste” e pertanto il verbale della commissione elettorale "deve essere ritenuto corretto in quanto aderente alle prescrizioni di legge che regolamentano la materia. Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la “genuinità” delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature". In altre parole, proseguono i magistrati, "le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione, precisando – al riguardo – che, tra gli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione, va correttamente configurata anche la data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente".