Roma
Giro: un regalo per Roma Capitale? Il super sindaco-parlamentare
Il senatore Francesco Giro muove dai 150 anni di Roma Capitale per proporre un rafforzamento del ruolo del primo cittadino
di Francesco Giro
Centocinquanta anni fa, il 3 febbraio 1871, Roma veniva proclamata Capitale d’Italia. Il senatore Francesco Giro lancia la proposta di un sindaco di Roma 4.0, con poteri forti, candidabile in Parlamento e mandato unico e non ripetibile di 7 anni.
Il 3 febbraio, mentre la politica romana sarà ancora distratta in una crisi di governo distante dalla vita reale degli italiani, Roma celebrerà una grande festa. E lo sarà non solo per Roma e per i romani ma per l’Italia e tutti gli italiani. Spiace che la prima a non accorgersene sia stata proprio la sindaca di Roma, Virginia Raggi che, a parte aver dedicato all’evento un francobollo commemorativo, non ha organizzato granché per celebrare un fatto storicamente cosi rilevante.
Mi sembra allora importante pubblicare di seguito la legge n. 33 del 3 febbraio 1871 con cui venne sancito il trasferimento della Capitale da Firenze a Roma
Legge N. 33 del 3 Febbraio 1871
Vittorio Emanuele II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La citta' di Roma e' la Capitale del Regno.
Art. 2.
La sede del Governo vi sara' stabilita non piu' tardi del giugno 1871.
Art. 3.
Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondoche' verra' determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: Trasporto della Capitale.
Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'. Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.
Art. 5.
Nel Decreto di espropriazione sara' indicato il termine allo scadere del quale il Governo prendera' possesso dell'immobile. Il Governo provvedera' alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichita', se mai ve ne saranno, annessi all'immobile.
Art. 6.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso. Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra domanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione. Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.
Art. 7.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso. Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette. In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto. L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.
Art. 8.
Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti cosi' della notificazione del correspettivo in rendita, come dell' espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge suddetta 25 giugno 1865.
Art. 9.
I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti. La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l'articolo 7. La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.
Art. 10.
La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e ne’ modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara' obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Art. 11.
A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti. privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addì 3 febbraio 1871.
Vittorio Emanuele
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
Una legge, come si vede, perentoria e ordinatoria che stabilisce il trasferimento della Capitale; gli espropri dei palazzi nei quali stabilire le nuove istituzioni di governo e gli organi legislativi e della pubblica amministrazione statale; la corresponsione di una rendita ai proprietari degli immobili e i risarcimenti ai legittimi beneficiari di ipoteche gravanti sugli stessi immobili. Tutto veniva prescritto in modo chiaro e sopratutto conciso e salta agli occhi la differenza con le norme farraginose di oggi che persino i più esperti non riescono talvolta a comprendere.
E oggi, oltre a ricordare questa legge per il trasferimento della Capitale a Roma, dovremmo -partendo proprio da essa- riprendere il cammino troppe volte interrotto verso un compiuto riconoscimento del ruolo, delle funzioni e delle relative risorse da attribuire alla Capitale. Due possono essere senz’altro i punti da cui ripartire : la legge su Roma Capitale 396 del 1990 voluta da Craxi e Andreotti, un socialista e un cattolico, che ha finanziato fino ad anni recenti un programma di opere pubbliche per Roma avendo anche particolarmente cura per la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale : artistico, architettonico, archeologico, monumentate, ambientale e naturalistico. Citando dalla norma, essa prevedeva questi “interventi funzionali all'assolvimento da parte della citta' di Roma del Ruolo di Capitale della Repubblica: a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della citta', nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici; b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema di parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada; c) assicurare la piu' efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonche' interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario; d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilita' del Tevere con la sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione delle attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie; e) qualificare le universita' e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura; f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l’adeguamento di strutture esistenti; g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma” (art.1).
E per realizzare queste priorità veniva istituita alla Presidenza del Consiglio una Commissione nazionale per Roma Capitale che una volta ricevuto dal Comune di Roma il Programma dei lavori per la Capitale avrebbe armonizzato e finalizzato norme e progetti di concerto con le commissioni parlamentari. In caso di mancata presentazione del programma dei lavori da parte del Comune di Roma, la stessa Commissione nazionale lo avrebbe predisposto e se il Campidoglio lo avesse respinto avrebbe perso ogni vantaggio e beneficio previsto dalla legge stessa. Ecco di seguito l’art. 2 che spiega nel dettaglio i passaggi;
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonche' gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale.
4. La commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.
5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.
6. La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.
7. Il programma adottato all'unanimita' dalla Commissione per Roma Capitale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.
8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonche' per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalita' per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.
E poi la legge 42/2009 sul federalismo fiscale voluta da Berlusconi che al suo articolo 24 promuoveva attraverso lo strumento dell’intesa con la Regione Lazio il trasferimento di poteri, funzioni e inevitabilmente di risorse statali, oggi trasferite alla Regione, negli ambiti del trasporto pubblico locale, della pianificazione territoriale ed edilizia pubblica e privata, del commercio, della protezione civile, della valorizzazione del patrimonio culturale. Ecco il testo integrale di questo articolo cosi significativo
Art. 24.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.
Al termine di questa lunga disamina voglio allora lanciare quattro proposte : 1) il superamento per il solo sindaco di Roma di ogni forma di incompatibilità e ineleggibilità al ruolo di parlamentare nazionale . Tradotto: un sindaco di Roma già eletto può candidarsi ed essere eletto in Parlamento senza per questo doversi dimettere prima e viceversa un parlamentare può candidarsi a sindaco di Roma senza poi dover rinunciare in caso di elezione al suo ruolo di deputato o senatore. Ciò consentirebbe al sindaco già in carica o eletto di essere presente nelle assemblee elettive di Camera o Senato per tutelare e difendere gli interessi della Capitale che appartiene a tutti gli italiani. Del resto nella vicinissima Francia i parlamentari e addirittura i ministri possono fare i sindaci dello loro città. E solo di recente sono stati introdotti dei limiti. Ma nel caso che propongo ci si limiterebbe appunto alla sola Capitale. 2) la facoltà del sindaco di Roma di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando vengano trattati temi concernenti la Capitale e la sua amministrazione. 3) il sindaco di Roma dura in carica un solo mandato, non ripetibile, ma più lungo, di 7 anni. Ciò consentirebbe al sindaco da un lato di disporre di un tempo congruo per amministrare una città molto estesa (7-8 volte Milano) e assai complicata, e dall’altro di non avere o ricevere alcun tipo di condizionamento politico per la rielezione al suo secondo mandato. 4) subito un’intesa Zingaretti-Raggi prima della scadenza del mandato per il trasferimento a Roma dei poteri di una Capitale, in particolare sul trasporto pubblico locale, con l’attribuzione diretta al Campidoglio della sua quota parte del fondo nazionale per il trasporto locale. Ciò garantirebbe più serenità e certezza nei bilanci delle aziende partecipate dei trasporti comunali. Tre proposte chiare e comunque meritevoli di un confronto pubblico.