Roma
Il Tar del Lazio annulla la gara per la manutenzione dell'Olimpico
È stato annullato il bando di gara del Coni relativo all’affidamento mediante procedura aperta dell’appalto della conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici inclusi lavori manutentivi straordinari presso lo Stadio Olimpico e relativo disciplinare, nonché ogni altro atto collegato. A decidere l’annullamento è stata la I sezione ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, presieduta da Antonino Savo Amodio, con una sentenza con cui ha accolto il ricorso presentato dall’Acer(associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia). L’importo complessivo dell’appalto, articolato temporalmente in cinque anni, è di 7.150.000 euro di cui 4.650.000 per manutenzione ordinaria e 2.500.000 per interventi di manutenzione ordinaria extra-canore e di manutenzione straordinaria. Secondo il collegio, il ricorso è da ritenersi fondato per diversi motivi. Tra questi, i requisiti di qualificazione individuati in relazione alle attività qualificabili come servizi che “risultano sproporzionati rispetto all’importo delle prestazioni da rendere”.
Il bando inoltre viola i requisiti per l’affidamento degli appalti di servizi previsti per legge apponendo una clausola in cui, “con riferimento alla capacità tecnica dei concorrenti, è richiesto agli operatori economici di dimostrare di ‘avere eseguito, con esito positivo, nel triennio 2011-2013, almeno un contratto pluriennale di manutenzione tecnologica presso una struttura pubblica o privata con un’affluenza di utenza media settimanale non inferiore a n.40.000 uomo/settimana per un importo almeno pari a 600.000 euro’”. Inoltre, “va rilevato che al punto II.2.2 del bando di gara è stabilito che ‘alla gara potranno essere ammessi a partecipare i prestatori di servizi: - che abbiano un fatturato globale nel triennio 2011/2013 almeno pari ad euro 18 milioni; - che nel corso del triennio 2011/2013 abbiano un fatturato specifico per attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto non inferiore a 10 milioni di euro’. Anche tale clausola – si legge nella sentenza - risulta viziata da sproporzione rispetto all’oggetto e all’entità della gara, considerato che al punto II.2 del bando di gara, l’importo dell’attività qualificata come ‘servizio’ risulta pari complessivamente ad euro 4.650.000”.
Per il Tar, infine, “a, infine, considerata illegittima la clausola del disciplinare di gara con la quale sono state fissate le modalità di dimostrazione dei requisiti di natura tecnico-organizzativa, prevedendo che il requisito di cui alla lettera E (possesso di qualificazione SOA nella categoria OG11 per la classe IV), nel caso di Rti, dovrà essere posseduto nel modo seguente: ‘La mandataria dovrà possedere il requisito nella misura almeno del 70% mentre ciascuna delle mandanti dovrà possederne almeno inderogabilmente il 20%, fermo restando che il requisito stesso dovrà essere posseduto interamente dal raggruppamento nel suo complesso’. Tale clausola è in contrasto con le regole che disciplinano la partecipazione delle associazioni di imprese agli appalti di lavori pubblici. A fronte di ciò, Coni Servizi Spa ha erroneamente indicato percentuali minime di possesso dei requisiti superiori a quelle fissate dal richiamato articolo 92 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici”.