Roma
Mascherine obbligatorie, il Tar boccia Zingaretti: “Sua ordinanza è superata”
Accolte le richieste del Codacons e di Sgarbi: per il Tar le disposizioni della Regione Lazo sono state superate dal Dpcm del Governo Conte del 13 ottobre 2020
Coronavirus, il Tar del Lazio si rivela uno dei più acerrimi nemici di Nicola Zingaretti durante la pandemia: dopo quella sul vaccino obbligatorio, il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato anche l'ordinanza sull'uso delle mascherine all'aperto del presidente della Regione, definendo il suo contenuto “superato dal Dpcm Conte del 13 ottobre 2020”.
Accolte così le richieste del Codacons e di Vittorio Sgarbi: nel dettaglio, la sezione Terza Quater del Tribunale amministrativo ha infatti ritenuto superata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 ottobre 2020 n. Z00062 in cui disponeva l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, anche quando si era in condizione di totale isolamento, ad esempio in un bosco o in una strada deserta.
Scrivono i giudici del Tar nella sentenza: “Considerato che l’ordinanza impugnata della Regione Lazio (2 ottobre 2020) prescrive l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, con riguardo al territorio regionale, durante l’intera giornata e senza distinzione alcuna; il successivo DPCM 13 ottobre 2020, adottato in forza del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, prescrive il medesimo obbligo, in tutti i luoghi all’aperto e su tutto il territorio nazionale, ma 'a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi'. Il DPCM da ultimo citato reca dunque un obbligo maggiormente circoscritto rispetto a quello imposto (in modo più generalizzato) dall’ordinanza regionale qui impugnata: ed infatti, mentre quest’ultima riguarda indistintamente tutti i luoghi e tutte le situazioni, il DPCM esenta da tale obbligo (mascherina anche all’aperto) quei luoghi o quelle particolari situazioni (es. strada pressoché deserta) ove il contatto tra persone non conviventi sia sostanzialmente da escludere (c.d. 'isolamento sostanziale”'. Il successivo DPCM, qualora finalizzato a disciplinare gli stessi ambiti materiali, è così destinato a superare o a far caducare pregressi interventi regionali. Di qui il semplice superamento, delle medesime previsioni regionali, per mano del successivo DPCM 13 ottobre 2020 il quale ha funditus disciplinato il tema relativo all’obbligo di utilizzo di mascherine all’aperto. Nella direzione sopra indicata il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che le censure in esso previste si concentrano sulla ritenuta illegittimità di regole non più vigenti per tutte le considerazioni sopra evidenziate”.