Multe di Portonaccio, “responsabilità del Comune”: annullate 5 sanzioni
Corsia preferenziale violata incosapevolmente causa scarsa informazione
Caso in via di Portonaccio, annullate 5 multe ad uno dei tanti automobilisti passati per la corsia preferenziale "maledetta". Il Giudice di Pace di Roma boccia il Comune: "Ricorrenti tratti in inganno".
Questo, in sitensi, quanto emerge dall'ultima battaglia legale del Movimento Difesa del Cittadino, che continua a rappresentare tutti quegli automobilisti che quotidianamente e in buona fede hanno sfruttato la corsia riservata al servizio pubblico. Corsia sospesa sospesa sin dal 2011 a causa di interventi strutturali al manto stradale, che avevano giustificato e legittimato la disattivazione anche del varco di accesso 69, e continuato a transitarvi anche in data successiva al 20 aprile 2017 quando, pur non essendo ancora terminati i lavori in via Tiburtina, la PA ha ristabilito il divieto di transito agli autoveicoli privati attraverso la riattivazione della corsia. Omettendo però di adeguare la segnaletica stradale, con il risultato che gli utenti hanno continuato ad utilizzare la corsia come di consueto.
Proprio a causa di questa disattenzione, l'associazione riporta come Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 37736/2018 abbia annullato, ad un medico in servizio, ben 5 verbali per violazione al CdS per il passaggio su corsia riservata ai mezzi pubblici.
"È opportuno precisare – dichiara il dott. Camillo Bernardini del Movimento Difesa del Cittadino – così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che 'Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice, di talché incombe a carico della stessa, ex art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei falli impeditivi o estintivi" (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23/02/2018, n. 4424)".
"Il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto, pertanto, che le sanzioni amministrative irrogate siano illegittime - prosegue il legale - e quindi nulle avendo il comportamento della PA indotto in errore il ricorrente sulla liceità della condotta. Pertanto, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dei verbali contestati".
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