Raggi firma l'ordinanza anti-movida: alcol vietato dopo la mezzanotte - Affaritaliani.it

Roma

Raggi firma l'ordinanza anti-movida: alcol vietato dopo la mezzanotte

Dal 7 luglio al 31 ottobre arriva il divieto di vendita e consumo di alcolici

Virginia Raggi firma l'ordinanza anti-movida, da San Lorenzo ad Ostia: alcol vietato dopo la mezzanotte. Per i trasgressori multe dai 150 ai 280 euro.

 

Il provvedimento del sindaco Raggi, valido dal 7 luglio al 31 ottobre, mette “fuorilegge” la vendita e il consumo di alcoli e superalcolici, ma solo in zone ed orari prestabiliti. Con relativo obbligo per gli esercenti di esporre un avviso in ben quattro lingue, un'ordinanza strettissima finalizzata, secondo il Campidoglio, ad: “Evitare che si verifichino episodi di violazione delle regole, dell'ambiente e del contesto urbano o di grave turbamento della quiete pubblica. Con questo obiettivo la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha firmato un'ordinanza, valida dal 7 luglio al 31 ottobre, che stabilisce il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in specifiche aree del territorio capitolino oltre determinati orari”.

“Il provvedimento riguarda le zone più esposte al fenomeno della 'movidà, - prosegue la nota del Campidoglio- dove si registrano con maggiore frequenza episodi degenerativi: per esempio le aree del Centro Storico, Rione Monti, Celio, Esquilino, Trastevere, Testaccio, Prati, San Lorenzo, Ponte Milvio, Eur, Ostia. L'elenco dettagliato delle strade è consultabile sul sito di Roma Capitale. In tutti i giorni delle settimana sarà vietato agli avventori:

- Dalle ore 24.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro

- Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro

- Dalle ore 24.00 alle ore 7.00: la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 280 euro

- Dalle ore 2.00 alle ore 7.00: la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici e in circoli privati. Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 280 euro Tutti gli esercenti saranno, inoltre, obbligati a esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco) con una schema in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dall'ordinanza”.