Roma

Rc auto, basta truffe e garanzie fasulle: ecco il nuovo “contratto base”

I consumatori ottengono il “contratto base” di assicurazione obbligatoria: compagnie obbligate ad offrire il contenuto minimo del Rc auto

Rc auto, in arrivo più trasparenza per i consumatori: basta truffe e garanzie inutili. Il tanto atteso “contratto base” previsto col decreto n. 179 del 2012 finalmente è stato promulgato dal Mise e i consumatori potranno comparare il costo dei premi verificando, a parità di condizioni, quale polizza base è più conveniente e verificare la reale applicazione della scontistica effettuata in fase di stipula della polizza.

Per il consumatore, in un sistema dove vige l’obbligatorietà della copertura Rc auto, non era semplice districarsi tra le varie offerte, poiché come noto le polizze possono contenere altre garanzie rispetto alla copertura base Rc auto.

Nel nuovo contratto base che le compagnie saranno obbligate ad offrire è previsto in maniera chiara innanzitutto il contenuto minimo per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione Rc auto che dovrà contenere i seguenti elementi: l’oggetto del contratto, le ipotesi di esclusioni della copertura assicurativa e la rivalsa, le ipotesi di dichiarazioni false e reticenti del contraente, la necessità di comunicare all’assicurazione le condizioni di aggravamento del rischio assicurativo, l’estensione territoriale dell’assicurazione, la durata e la decorrenza della polizza, le vicende del contratto in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, l’attestazione dello stato di rischio, le modalità di denuncia di sinistro, le modalità di gestione delle controversie, le condizioni per l’applicazione del Bonus malus. Nel contratto base, separatamente vanno previste le condizioni aggiuntive che l’assicurato può richiedere, le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa che possono avere incidenza sull’ammontare del premio.

Nel contratto base non è prevista, quindi è esclusa, la possibilità di inserire clausole che eventualmente limiti no il risarcimento qualora il consumatore si avvalga di riparatori di fiducia. Sino ad oggi le compagnie hanno previsto clausole che, in violazione dell’art. 148 comma 11 bis codice assicurazioni, prevedevano penali in tal senso ma il decreto ora approvato non lascia spazio a dubbi: in Rc auto il danneggiato ha diritto a scegliere l’artigiano riparatore di fiducia al fine di ottenere una riparazione a regola d’arte del proprio veicolo.

Facoltà di scelta ritenuta dai consumatori fondamentale essendo la riparazione questione attinente non solo all’estetica del proprio veicolo, ma anche e soprattutto relativa alla sicurezza del guidatore, dei trasportati e di tutti gli altri utenti della strada.

Per tali ragioni, Movimento Consumatori e Assoutenti esprimono soddisfazione per il tanto atteso “contratto base”, che favorirà la libera concorrenza andando nella direzione dell’abbattimento dei costi dei premi, e auspicano per una rapida predisposizione da parte del Mise del modello elettronico di preventivo che permetterà nel concreto di rendere operativa la norma.