Ue, colpo alle follie green: bocciata la legge che vieta le buste di plastica

"La normativa italiana è contraria al diritto Ue che vieta la commercializzazione di sacchi monouso non biodegradabili"

Di Redazione Cronache
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La Corte di Giustizia Ue si è espressa in favore di Papier Mattler per la norma sulle borse di plastica biodegradabili e compostabili

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul ricorso di Papier Mettler contro il decreto n.73 adottato il 18 marzo 2013 dl ministero dell'Ambiente e dal ministero dello Sviluppo economico che vieta la fabbricazione e la commercializzazione di borse di plastica destinate al ritiro delle merci che non rispondano a determinate caratteristiche tecniche: "E' contraria al diritto Ue la normativa italiana che vieta la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati con materiali non biodegradabili e non compostabili, i quali rispettino le altre prescrizioni stabilite nella direttiva 94/62".

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Papier Mettler Srl ha adito il Tar del Lazio per l'annullamento di tale decreto. Il Tar si è rivolto alla Corte di Giustizia per sapere se una tale disposizione nazionale possa contenere norme tecniche più restrittive di quelle previste dal diritto dell'Unione (direttiva 94/62). I Ministeri interessati hanno spiegato che è apparso necessario promuovere l'uso di borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché di borse riutilizzabili, per contrastare l'abitudine dei consumatori italiani di utilizzare sacchetti di plastica usa e getta per la raccolta dei rifiuti organici.

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Con la sentenza in data odierna, la Corte risponde che il diritto dell'Unione si oppone a una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati con materiali non biodegradabili e non compostabili, i quali rispettino le altre prescrizioni stabilite nella direttiva 94/62, come modificata. Tale regolamentazione può tuttavia essere giustificata dall'obiettivo di garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente, a condizione che essa sia basata su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell'ambiente emerse successivamente all'adozione di una norma eurounitaria, e a condizione che lo Stato comunichi alla Commissione le misure previste e i motivi della loro adozione.