Fido bancario, cosa si intende e come funziona: tutti i dettagli

L'intervista di Affari all'Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale, per spiegarci tutti i segreti dei fidi bancari

Avv. Nicola Ferraro
Economia
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Fido bancario, che cos'è e come funziona: tra tipologie e rapporti con la banca. L'intervista all'Avvocato Nicola Ferraro 

La gestione delle spese correnti mensili e del pagamento dei fornitori, combinata ai ritardi nei pagamenti da parte della clientela, è una problematica di non sempre semplice gestione. L’affidamento e il castelletto bancario sono strumenti finanziari a cui sovente le imprese (piccole e medie) ricorrono per mantenere la continuità operativa e l’equilibrio fra le “entrate” e le “uscite” del proprio conto economico. Ne parliamo con l’Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale (https://www.studiodetilla.com/).

Avvocato Ferraro, cos’è l’affidamento bancario?

L’affidamento o fido bancario consiste nell’impegno che un istituto di credito si assume di mettere a disposizione di un proprio cliente una somma di denaro determinata. Sovente la somma messa a disposizione del cliente è utilizzata in parte. Gli interessi richiesti maturano solamente sulla somma effettivamente utilizzata. La concessione di un fido bancario è preceduta da una attività istruttoria finalizzata ad accertare l’affidabilità del cliente, la quale investe l’esame sia dei profili reddituali del soggetto richiedente (privato o impresa), sia di quelli patrimoniali. In tal modo la Banca è in grado di accertare la solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto richiedente e di stabilire la sua capacità di restituire il credito concesso.

Esistono più tipologie di fidi bancari?

Come ho precisato nel mio recente contributo sull’argomento, esistono diverse categorie di affidamenti bancari:

  • fidi di cassa e assimilati, si traducono nella possibilità di ottenere in prestito una somma di denaro determinata superiore rispetto a quella depositata dal cliente sul proprio conto corrente (scoperto), fino a un livello prestabilito dalla banca (plafond). Permettono al cliente di usare in qualsiasi momento le somme messe a disposizione dalla banca affidante, senza preavviso e termini temporali di restituzione ma a un costo elevato;
  • fidi di firma, si traducono in garanzie prestate dalla banca per conto del cliente a favore di terzi, ad esempio sotto forma di fideiussione bancaria https://www.studiodetilla.com/blog/fideiussione-bancaria-e-omnibus/. Si distinguono in fideiussioni di “dare” (che garantiscono il capitale come valore facciale di incasso) e di “fare” (che garantiscono l’adempimento di prestazioni e lavori);
  • smobilizzo crediti, detto anche castelletto bancario, permette al cliente di “smobilizzare” i crediti che vanta nei confronti di soggetti terzi, facendoseli anticipare dalla Banca. Comprende i fidi di portafoglio (sconto, anticipo e credito effetti) e l’anticipo fatture con e senza cessione del credito;
  • fidi estero, permettono di supportare un’impresa nelle attività commerciali con l’estero, ad esempio tramite anticipi di fatture all’esportazione, finanziamenti all’importazione e lettere di credito;
  • fidi di anticipazione di fideiussioni bancarie, anticipano garanzie e fideiussioni bancarie a beneficio della società del cliente;
  • fidi per derivati, necessari al fine di agevolare l’operatività in derivati (future, swap, opzioni);
  • finanziamenti a breve, medio o lungo termine che avvengono mediante l’erogazione di una somma capitale, seguita dal rimborso tramite un piano di ammortamento prestabilito.art. 43 c.p.  o, viceversa, se abbia attuato ogni cautela necessaria pur nella concessione del credito, per prevenire l’evento. Questo può avvenire quando la banca – pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi aziendale – abbia operato allo scopo di risanare l’impresa. In questo caso, vista la possibilità e la volontà del soggetto finanziato di risanare l’azienda, l’erogazione del credito si effettua sulla base di un progetto di risanamento fattibile e ragionevole.

Quando la Banca può revocare gli affidamenti concessi?

Nel rapporto bancario è il grado di solvibilità del cliente a orientare la banca verso il mantenimento o la revoca degli affidamenti concessi. Nei rapporti bancari la Banca sovente si riserva convenzionalmente la libertà di recedere dal rapporto anche in assenza di giusta causa e senza preavviso. Ne conseguono la sospensione immediata dell’utilizzo del credito concesso ,e sovente, l’assegnazione di termini per la restituzione delle somme utilizzate inferiori ai 15 giorni previsti dall’art. 1845, comma 2, c.c.

Tuttavia, l’autonomia delle parti trova il proprio limite nel principio di correttezza e buona fede. Questo enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che impone a entrambe le parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da tutelare gli interessi dell’altra. Ciò a prescindere dall’esistenza di obblighi contrattuali specifici o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Si è affermato negli anni il principio giurisprudenziale per cui il recesso dal rapporto e la sospensione di ulteriore credito da parte della Banca sono leciti quando la decisione rispetta la disciplina legale e convenzionale e non sia censurabile secondo il principio di buona fede. Viceversa, sono illeciti quando sono pretestuosi e arbitrari. In sintesi, la Banca non può esercitare il potere di recesso (anche se ad nutum) con modalità improvvise o arbitrarie, dovendo altrimenti rispondere dei danni causati.

L’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 ha inciso sui limiti alla revoca dei fidi bancari?

Le difficoltà del momento storico vissuto a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19 hanno inciso anche sulle modalità di finanziamento delle aziende. Il DL Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto una misura, poi potenziata dal DL Agosto (decreto legge 14 agosto 20202, n. 104) e dalla Legge di Bilancio 2021, in favore delle piccole e medie imprese con sede in Italia, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020, che certifichino di aver subito temporanee carenze di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia da COVID-19, prevedente:

  • la sospensione dei pagamenti delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing dal 17 marzo al 30 giugno 2021 compreso; 
  • il divieto di revoca delle aperture di credito a revoca e i prestiti accordati su anticipi (linee di cassa, linee di factoring, anticipo fatture) dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2021;
  • la proroga fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni dei prestiti non reteali (finanziamenti bullet).

Il termine del 30 giugno 2021 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 ma solamente a favore di quelle imprese che ne abbiano fatto formale richiesta entro il 15 giugno 2021. Dal 1° gennaio 2022 le Banche possono valutare di concedere solamente moratorie “ordinarie”, non collegabili ai motivi di rinegoziazione legati al Covid. Il recesso della banca è legittimo se viene esercitato in presenza di evidenti segnali dell’incapacità del debitore di restituire l’importo.

 

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