La Cassazione estende la tutela ai motivi iconici di Burberry e Gucci
La Corte fa un passo in avanti nella tutela dei simboli tradizionalmente riconducibili ai due colossi della moda
Gucci e Burberry, schiaffo alla contraffazione. La Corte di Cassazione estende la tutela ai motivi iconici
Tutto ciò che viene invidiato viene poi imitato. E così accade nell'ambito del lusso, dove prolifera la contraffazione dei marchi di moda più o meno celebri. Contraffazione che, solo apparentemente, porta benefici in termini di risparmio. Soprattutto perchè a farne le spese è la qualità. Ma la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema a tutela proprio di due grandi colossi dell'abbigliamento e non solo. Come riporta il sito Pambianconews, infatti, i giudici hanno esteso la tutela ai motivi iconici di Burberry e Gucci, rispettivamente il "check" della casa di moda britannica e il "nastro verde-rosso-verde" della maison di casa Kering.
Nella sentenza 21640-23 si afferma che “la tutela penale di marchi celebri deve essere estesa a settori merceologici completamente estranei all’interesse del brand ogniqualvolta si rischi, secondo il giudizio del consumatore medio, la confondibilità dell’attribuzione del prodotto riproduttivo del marchio, del disegno o del modello originali e ‘forti’ perché ampiamente ‘notori’”.
A finire nel mirino dei due luxury brand era stato il caso del sequestro di vari chilometri di nastro destinati al settore delle bomboniere, che riproducevano dei segni ad imitazione di entrambi i motivi. I Giudici di Legittimità, oltre a riconoscere la celebrità dei marchi in questione, hanno ribadito come la tutela penale di un marchio celebre si estenda ad ogni categoria di prodotto, in quanto la sua imitazione rischia di provocare inganno tra i consumatori e quindi ledere la fede pubblica.
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In primo grado, il processo si chiudeva con una assoluzione poiché il Tribunale di Massa (Massa-Carrara), dopo aver affermato che i marchi in questione dovevano considerarsi "deboli", e pertanto dotati di una tutela limitata, affermava che i nastri in sequestro riproducevano delle trame sufficientemente diverse. Nella valutazione del Giudice massese un peso importante avevano due tesi difensive, riproposte anche nel giudizio di appello e in Cassazione, secondo cui, per quanto concerne il "Burberry Check", la società produttrice dei nastri avrebbe vantato un pre-uso lecito sul motivo, destinato esclusivamente al settore delle bomboniere. Una decisione che non accordava alcuna importanza al fatto che la griffe inglese avesse registrato il suo marchio anche nella versione in ‘bianco e nero’, affermando che soltanto il segno nei caratteristici colori ‘rosso, beige e nero’ potesse godere di un ristretto ambito di tutela come marchio ‘debole’.
Quanto al "nastro verde rosso verde” di Gucci veniva messa in dubbio la possibilità di registrarlo come marchio in quanto segno di ‘interesse pubblico’, essendo il motivo coincidente con il nastro che sorregge la onorificenza dei Cavalieri del Lavoro.
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Di altro avviso la Corte di Appello di Genova, che, in primo luogo, riconosceva la notorietà dei marchi in questione, accordando quindi tutela al motivo di Burberry in ogni variante di colore, in virtù della registrazione in “bianco e nero”. Per quanto concerne il presunto pre-uso, i Giudici Genovesi osservavano come la notorietà del motivo "Burberry Check", quantomeno nei suoi colori caratteristici, risalisse agli anni ‘ 20 del secolo scorso, rendendo quindi di fatto illecito ogni eventuale pre-uso rispetto alla prima registrazione italiana dello stesso (risalente al 1986).
In conclusione, per la Suprema Corte “ciò che conta è la capacità del disegno, della forma o del modello” – riconosciuta ad entrambi i marchi (i motivi, ndr) storici di queste griffe – “di rappresentare un ‘segno distintivo’, la cui contraffazione pone in pericolo il bene della fede pubblica”.