Regime forfettario e Flat tax al 15%: tutte le ultime novità della Manovra

Dalle modifiche al regime forfettario alla nuova flat tax incrementale e ai controlli sull'apertura delle nuove partite IVA

Economia

Legge di bilancio 2023, l'analisi delle ulteriori novità fiscali 

L’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfetario agevolato; la “flat tax incrementale” al 15%; il rafforzamento dell’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sono alcune delle modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Quanto sopra è l'oggetto dell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Legge di Bilancio 2023: le ulteriori novità fiscali”, diffuso oggi, 14 marzo.

Rispetto alle novità in materia di regime forfetario (art. 1, comma 54), il documento ricorda anzitutto i destinatari della misura e gli sconti fiscali che questa comporta, tra cui l’applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta (15%), sostitutiva di quelle ordinariamente previste; per poi descrivere i diversi scenari possibili in caso di compensi/ricavi superiori o inferiori ai 100mila euro, nonché le conseguenze della clausola antielusione. Subito dopo, l’approfondimento passa a esaminare nel dettaglio la “flat tax incrementale” (art. 1, commi 55-57), fornendo anche utili esempi di calcolo del nuovo regime di tassazione introdotto dalla Manovra. Sotto la lente di ingrandimento degli esperti della Fondazione Studi, anche l’art. 1, commi 148-150, della Legge di Bilancio 2023, che rafforza l’attività di presidio preventivo relativo all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA, riconoscendo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio. Precisate altresì le modalità attraverso cui è possibile richiedere nuovamente la partita IVA in caso di provvedimento di cessazione, nonché il regime sanzionatorio applicabile.

Legge di bilancio 2023, le modifiche al regime forfettario

L’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 apporta una serie di modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per quanto attiene al regime forfetario. In particolare, al comma 54, lettera a), le parole “euro 65.000” sono sostituite dalle parole “euro 85.000”. Ciò significa che viene innalzato a 85mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65mila euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfetario agevolato.

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Va ricordato che la disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85mila euro e che hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi.


Per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione ai ricavi conseguiti o compensi percepiti di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71, disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100mila euro uscirà immediatamente dal forfetario, senza aspettare l’anno fiscale successivo. Conseguentemente, sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

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Chi invece supererà la nuova soglia degli 85mila euro, restando sotto i 100mila euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente. In particolare, al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Proprio al fine di evitare utilizzi impropri della disciplina, è dettata una clausola antielusione, in virtù della quale il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui i ricavi/compensi superano la soglia di 100mila euro, con la conseguenza che, in tale circostanza, si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 85mila e fino a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo.

Legge di bilancio 2023, flat tax incrementale 

Un’ulteriore disposizione prevista dall’articolo 1, commi 55-57, della legge di Bilancio per il 2023 introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, diverse però da quelle che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Viene introdotta la possibilità, per il solo 2023, di assoggettare una parte della base imponibile a una “tassa piatta” meno onerosa dell’Irpef ordinaria (e delle relative addizionali regionale e comunale), ossia a un’imposta sostitutiva del 15%. In particolare, limitatamente all’anno 2023, è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

La base imponibile agevolata non può comunque superare l’ammontare di 40mila euro e l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta a IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all’IRPEF. Viene stabilito, poi, che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.
La misura non incide sugli acconti dovuti per l’anno 2024, nel senso che questi dovranno essere determinati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il regime sostitutivo.

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