Riforma pensioni 2023, chi potrà smettere di lavorare da gennaio. Molte novità
Riforma pensioni 2023, tutto quello che c'è da sapere
Come andare in pensione nel 2023: i dettagli
Come andare in pensione nel 2023, facciamo chiarezza grazie all'analisi del sito internet www.itinerariprevidenziali.it.
Per il 2023 è previsto un accesso anticipato alla pensione che richiede contemporaneamente un’anzianità contributiva minima di 41 anni e un’età anagrafica di almeno 62 anni (la cosiddetta Quota 103). L’assegno è riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore a 5 volte il minimo INPS, fino al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge Fornero.
Analogamente a quanto previsto per Quota 100 (62 + 38) e Quota 102 (64 + 38), la pensione non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Rimangono inoltre in vigore la possibilità di fare domanda anche dopo il 31 dicembre 2023 pur avendo maturato i requisiti utili entro l’anno (cristallizzazione del diritto), la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo (con l'esclusione della contribuzione versata alle Casse dei liberi professionisti) e il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 per il pubblico impiego).
Per chi decidesse di restare al lavoro, pur avendo maturato i requisiti per l’accesso a Quota 103, previsto invece un esonero contributivo pari al 9,19% (ex Bonus Maroni). I lavoratori dipendenti che usufruiranno dell’incentivo riceveranno direttamente in busta paga il valore della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
Si rinnova di un anno l'Opzione Donna, seppure con alcune importanti modifiche. Le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno, infatti, accedere al pensionamento anticipato, a patto di accettare un assegno interamente ricalcolato con il metodo contributivo, con 60 anni di età (erano 58 o 59 a seconda dell’attività lavorativa svolta), e 35 anni di contributi. Il requisito anagrafico si riduce a 59 anni con un figlio e a 58 anni per due o più figli.
Potranno poi usufruire di Opzione Donna le sole lavoratrici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile di grado pari o superiore al 74%;
- sono licenziate o dipendenti da aziende in crisi; in questo caso sarà peraltro sufficiente un’età di 58 anni a prescindere dal numero di figli.
Come nel caso di Quota 103, viene confermato il regime delle finestre mobili che prevede un differimento temporale tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione dell’assegno pensionistico (12 mesi per il lavoro dipendente e 18 mesi per il lavoro autonomo).
Confermata per un altro anno anche l'APE sociale, cioè la possibilità di ricevere una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (67 anni anche nel 2023), entro un tetto di 1.500 euro lordi al mese non rivalutabili all’inflazione, per alcune specifiche categorie di lavoratori individuate dalla legge come in condizioni di particolare difficoltà (disoccupati, caregiver, invalidi civili almeno pari al 74%, dipendenti che svolgono attività considerate gravose).
Per accedere all’APE sociale occorre aver maturato 63 anni d’età e 30 di contributi (36 per chi svolge attività gravose) entro il 31 dicembre 2023. Per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, il requisito contributivo è ridotto a 32 anni. Inoltre, le lavoratrici madri hanno diritto a un ulteriore “sconto” di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di 2 anni.
Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali