Permesso di soggiorno, la sentenza: "Se il reato è lieve ok al rinnovo"

La Corte costituzionale mette un freno allo stop automatico nel rinnovo dei permessi di soggiorno: "È illegittimo nei casi in cui i reati hanno lieve entità"

di redazione politica
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Migranti, sì della Consulta al rinnovo del permesso di soggiorno con reati minori

"Il rinnovo del permesso di soggiorno - per motivi lavorativi - non dev’essere respinta a priori se la condanna del richiedente è per reati minori. L’ultima parola sulla possibilità di rilasciare il rinnovo sarà del questore, dopo aver valutato la pericolosità sociale dello straniero in questione". È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi, che ha giudicato costituzionalmente illegittimi alcuni articoli del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico Stranieri - nella parte in cui includono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche il reato di piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte, senza prima fare appello a una valutazione ad hoc delle autorità competenti.

Rinnovo del permesso di soggiorno automatico e Consulta: la sentenza

Le questioni di costituzionalità, informa la Consulta, erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell'ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i reati di cui sopra. Come ha esplicitato la Corte costituzionale enunciando le motivazioni della sentenza - in linea con la Corte europea dei diritti dell'uomo - il legislatore "è bensì titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti".

A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati nei casi specifici in questione (il primo di illecita detenzione di 19 grammi e la cessione di 1,5 grammi di hascisc e la vendita di prodotti con segni falsi nell’altro), l'automatismo del diniego è stato ritenuto "manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente escluso.

Ovviamente - aggiunge la Consulta -  ciò implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia perché l'automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità”. Pertanto, secondo la Corte è possibile che a volte la condanna non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito allo straniero reo.

Le ragioni sono diverse: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Per questo è necessario che, in sede di valutazione sul rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa, riporta la sentenza: "apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall'art. 8 Cedu". 

La Corte ha inoltre sottolineato che "l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice".

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