“Caro Avvocato,
mi chiamo Alessandra, ho 58 anni, sono sposata con Luigi, 12 anni più grande di me. Purtroppo, a causa di incompatibilità caratteriali divenute ormai insormontabili, il nostro rapporto è in crisi. Pochi giorni fa, mio marito si è rivolto a un avvocato per chiedere la separazione. Quali diritti potrò vantare se, una volta separati, Luigi dovesse venire a mancare?”
Gentile Signora,
il codice civile risponde al Suo quesito prevedendo che, in determinate circostanze, il coniuge superstite separato continua a essere titolare dei diritti riconosciutigli dal giudice della separazione. Questo perché il vincolo matrimoniale non viene meno con la separazione, ma è come se fosse “sospeso”. In particolare, l’art. 548 c.c stabilisce che sia nell’ipotesi di separazione consensuale, sia in quella giudiziale, il coniuge superstite ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Salvo il caso nel quale la separazione sia stata addebitata al coniuge che deve ricevere l’eredità. Quali sono questi diritti successori? Innanzitutto la quota di legittima di ½ del patrimonio del de cuius, se il coniuge superstite non concorre con figli, ⅓ in presenza di un solo figlio e ¼ se ci sono più figli. Poi, abbiamo i diritti d’uso e di abitazione sulla casa familiare qualora il coniuge separato vi abitasse effettivamente al momento dell’apertura della successione.
Al contrario, come anticipato, se al coniuge superstite è stata addebitata la separazione non può acquisire alcun diritto successorio. Poi, solo nell’ipotesi nella quale, al momento dell’apertura della successione, il coniuge superstite percepisce il mantenimento dal de cuius, gli viene riconosciuto un assegno vitalizio. Tale assegno è dovuto a prescindere dalla permanenza di un effettivo stato di bisogno ed è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi. Naturalmente il presupposto è che il coniuge ricevesse il mantenimento già in vita e, comunque sia, l’assegno non sarà di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta prima della morte del de cuius.
Se dopo la separazione, Lei e Suo marito voleste divorziare, la situazione sarebbe totalmente differente poiché l’ex coniuge superstite viene estromesso dall’asse ereditario. Tuttavia, esiste un’eccezione disciplinata dall’art. 9-bis della L. 1 dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio): all’ex coniuge, al quale è stato riconosciuto l’assegno divorzile, se versa in stato di bisogno dopo il decesso dell’obbligato, può godere di un contributo periodico a carico dell’eredità. Il giudice, per quantificarlo, dovrà considerare l’importo dell’assegno, l’entità del bisogno, l’eventuale pensione di reversibilità, le sostanze ereditarie, il numero e le qualità degli eredi e le loro condizioni economiche.
Dunque, cara Alessandra, prima di dirLe con certezza quali diritti successori potrebbe avere, dobbiamo capire quale sarà l’epilogo della causa di separazione che verrà instaurata, se sarà a lei addebitata o se, eventualmente, si intraprendesse e definisse il procedimento di divorzio.
Studio Legale Bernardini de Pace*
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