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Economia
Assegno unico e universale: il testo integrale del decreto. Esclusiva

 

ART. 3

 (Requisiti soggettivi del richiedente)

 

1. L’assegno di cui all’articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 

b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

c) sia residente e domiciliato in Italia;

d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

 

ART. 4

(Criteri per la determinazione dell’assegno)

 

1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili.

6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all’articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

11. Gli importi dell’assegno di cui all’articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

 

 

ART. 5

(Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro)

 

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 1, come determinato ai sensi dell’articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. 

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell’ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno come determinato all’articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b)  nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell’ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

 

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.  

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell’INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

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