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Economia
Assegno unico e universale: il testo integrale del decreto. Esclusiva

ART. 6

(Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio)

 

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

4. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.

5. I figli maggiorenni di cui all’articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. 

7. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l’anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l’anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l’anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l’anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l’anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo  13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

 

 

 

 

ART. 7

 (Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali)

 

1. L’assegno di cui all’articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 10, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

 

 

ART. 8

 (Neutralità fiscale)

 

1. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

                                                                          ART. 9           

(Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno di cui al presente decreto.

2. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia e delle associazioni familiari individuate con il decreto di cui al comma 4, nonché da un membro designato dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

3. Nello svolgimento delle funzioni, l’Osservatorio:

  1. promuove iniziative e incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini;

< >coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; ART. 10

 

(Abrogazioni e modificazioni)

 

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l’anno 2022, l’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

4. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

< >al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole “i figli adottivi o affidati” sono aggiunte le seguenti: “, di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo recante attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46”;al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole “In presenza di più figli” sono aggiunte le seguenti: “che danno diritto alla detrazione”;il comma 1-bis è abrogato;al comma 2, primo periodo, le parole “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “Le detrazioni di cui al comma 1”;al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.ART. 11

 

(Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare)

 

 

< >Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:all’articolo 1, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2022”. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022;all’articolo 5, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2022”. 

 

 

ART. 12

(Disposizioni in materia di assunzione di personale per l’attuazione dell’Assegno unico e universale)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di Area C con profilo economico C1 da assegnare alle strutture dell'INPS. La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 385 unità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 13.

3. L’INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno.

 

 

ART. 13

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, dall’articolo 11 e dall’articolo 12 valutati complessivamente in 15.142,5 milioni di euro per l’anno 2022, 18.242,2 milioni di euro per l’anno 2023, 18.714,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.934,8 milioni di euro per l’anno 2025, 19.221,0 milioni di euro per l’anno 2026, 19.336,0 milioni di euro per l’anno 2027, 19.451,0 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.567,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede:

< >quanto a 6.627,9 milioni di euro per l’anno 2022, 6.018,6 milioni di euro per l’anno 2023, 6.669,0 milioni di euro per l'anno 2024, 6.874,0 milioni di euro per l’anno 2025, 6.962,4 milioni di euro per l’anno 2026, 6.897,2 milioni di euro per l’anno 2027, 6.861,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 6.824,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziata dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall’articolo 10, commi 4 e 5 e dalle minori spese derivanti dall’articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6. 

 

 

ART. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella assegno unico
 

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