Economia
Pensioni, Ape social e lavoratori precoci: risposte alle domande più frequenti
10 Faq sull' Ape sociale ed i lavoratori precoci
Quali sono i lavoratori precoci che possono accedere alla pensione anticipata? Chi è stato licenziato deve rinunciare alla NASpI per poter richiedere l'Ape Sociale rientrando nella categoria ex lett. a) dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.87/2017?
Per rispondere a questi e tanti altri quesiti la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha elaborato un documento contenente 10 Faq sull' Ape sociale ed i lavoratori precoci. Eccole:
DOMANDA
Sono un lavoratore del settore privato, ho 32 anni di contribuzione, 64 anni compiuti a maggio
2017; sono stato licenziato nel 2015 e ho finito di godere della NASpI a giugno 2017. Posso
presentare la domanda di certificazione sul sito INPS o devo attendere l’esaurimento del
trimestre di ‘carenza’ previsto dal DPCM per potere inviare la domanda (a questo punto rientrando nella
seconda finestra di domande che si chiude a novembre 2017)?
RISPOSTA
La Circolare n. 100/2017 INPS ha chiarito che le domande di certificazione vanno inviate nell’anno in cui si
maturano tutti i requisiti richiesti dal DPCM n. 88/2017. In particolare al momento della domanda di
certificazione, per chi rientra nella categoria dei disoccupati (art. 2, c. 1 lett. a del DPCM 88/2017) dovranno
sussistere i seguenti requisiti:
• status di disoccupazione ex art. 19 D.lgs. 150/2015 con riscontro sulle liste dei CPI (nel caso di
lavoratori agricoli, sulla base delle comunicazioni Unilav);
• conclusione integrale della indennità di disoccupazione spettante.
Dunque potranno essere maturati, entro la fine dell’anno di richiesta, successivamente alla domanda di
certificazione INPS gli altri requisiti, nel caso di specie consistenti in:
• 63 anni di età;
• 30 anni di contribuzione presso le Gestioni INPS;
• il trimestre di carenza successivo alla conclusione della NASpI. Dovrà anche essere terminato
l’eventuale periodo di fruizione dell’ASDI.
DOMANDA
Quali sono gli altri requisiti che possono essere maturati anche dopo l’invio di richiesta di
certificazione a INPS dell’Ape Sociale?
RISPOSTA
Sono sempre valutati in via prospettica dall’Istituto (dunque maturabili anche dopo l’invio della richiesta di
certificazione) il requisito anagrafico dei 63 anni di età; l’anzianità contributiva di 30 anni e dei 36 anni per
lavoratori ‘usurati’; l’assenza di qualunque indennità connessa allo status di disoccupazione e la cessazione
di qualsiasi attività lavorativa prima della decorrenza della indennità.
Per i lavoratori ‘usurati’ (lett. d art. 2 c. 1 DPCM 88/2017)
• i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività difficoltosa negli ultimi sette prima della
decorrenza della indennità;
• Per i lavoratori disoccupati (lett. a art. 2 c. 1 DPCM 88/2017)
• i 3 mesi di inoccupazione successivi alla indennità di disoccupazione spettante.
Per chi richiede la Pensione Anticipata ‘Precoce’, la Circolare INPS 99/2017 ha chiarito i requisiti che
possono essere maturati anche dopo la richiesta di certificazione:
- il requisito di 41 anni di contribuzione accantonata in Gestioni INPS, Casse Professionali o Forme di
Sicurezza Sociale UE o di Stati Convenzionati; la cessazione dell’attività lavorativa.
Per i lavoratori disoccupati (lett. a art. 3 c. 1 DPCM 87/2017) i 3 mesi di inoccupazione successivi alla
indennità di disoccupazione spettante.
Per i lavoratori ‘usurati’ (lett. d art. 3 c. 1 DPCM 87/2017) i 6 anni di svolgimento in via continuativa
dell’attività difficoltosa negli ultimi sette prima della decorrenza della indennità o in alternativa
i 7 anni negli ultimi 10 o la metà della propria vita lavorativa in una delle condizioni di lavoro richieste
dall’art. 1 del D.lgs. 67/2011.
DOMANDA
Sono un lavoratore che è stato licenziato, cessando in data 1 giugno 2017 dopo avere lavorato
due mesi di periodo di preavviso. Ho al momento 63 anni di età e 34 anni di contributi; potrei
ancora effettuare domanda di ammissione alla NASpI (che nel mio caso avrebbe durata di 24
mesi), nel termine dei 68 giorni dalla cessazione, ma mi è stato suggerito di far decadere i termini per
potere richiedere entro novembre l’Ape Sociale rientrando nella categoria ex lett. a dell’art. 2 c. 1 del DPCM
n. 87/2017. Tale consiglio risulta fondato?
RISPOSTA
Sul punto sono intervenuti i chiarimenti di INPS con Messaggio n. 2884/2017 dell’11 luglio. Il tenore
letterale dell’art. 1, c. 179 lett. a della L. 232/2016, così come il c. 199 lett. a (per i lavoratori precoci) e i due
DPCM attuativi identificano il requisito soggettivo dei disoccupati che possono accedere ad Ape Sociale o
Pensione Anticipata ‘Precoce’ con il seguente periodo:
sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione
loro spettante da almeno tre mesi
Alla luce del messaggio INPS sopra citato, appare elusivo nei confronti della norma potere ‘optare’ per una
indennità di maggiore valore economico e durata rispetto alla NASpI, nel caso dell’Ape Sociale, o addirittura
per l’erogazione dell’intera pensione maturata nel caso dei lavoratori precoci, rinunciando scientemente
alla prestazione di disoccupazione spettante. Per tale ragione, -nel caso descritto- il richiedente non sarà
alla fruizione dell’Ape Sociale o, pure se in possesso degli altri requisiti, della Pensione Anticipata ‘Precoce’.
DOMANDA
Sono un lavoratore edile con 41 anni di contributi di cui 12 mesi di contribuzione ‘di lavoro
effettivo’ accantonati prima dei 19 anni di età. Ho svolto mansioni ‘usuranti’ negli ultimi 11
anni secondo la definizione della L. n. 232/2016 e secondo quanto specificato nel DPCM n.
87/2017. Prima del mio ultimo rapporto di lavoro, sono stato alle dipendenze (quattro anni fa) di un altro
datore di lavoro edile, oggi scomparso a seguito di fallimento. Come posso ottemperare alla richiesta di
documentazione (Mod. AP116) previsto dalla Circolare n. 99/2017 e richiesta dalla procedura telematica
INPS?
RISPOSTA
A seguito della comunicazione inviata dalle tre sigle sindacali confederali in data 26 giugno 2017, il
confronto avvenuto con l’Istituto e Palazzo Chigi ha sicuramente preso atto della possibile scomparsa dei
datori di lavoro che la prassi INPS richiamerebbe a certificare lo status di lavoratori usurati ex lett. d, art. 3 e
art. 2 c. 1 dei due DPCM 87 e 88 del 2017. Nel caso di specie, essendo la contribuzione del settore
dell’edilizia monitorata dalle Casse Edili già con forme di coordinamento necessario ai fini delle procedure
amministrative di rilascio del DURC, lo stesso messaggio INPS n. 2884/2017 al punto n.3 ha chiarito che è
possibile presentare da parte del lavoratore una certificazione sostitutiva di quella siglata dal datore di
lavoro (Mod. AP116) rilasciata invece dalla competente Cassa Edile, dichiarando nelle note della domanda
telematica di certificazione l’avvenuto invio di tale dichiarazione sostitutiva.
DOMANDA
Ho 64 anni e sono disoccupato da due anni. Ho accantonato 30 anni di contributi nel Fondo
Pensione dei Lavoratori Dipendenti INPS. Nel mio ultimo rapporto di lavoro (terminato a metà
2015) non ho potuto fruire della NASpI in quanto non soddisfacevo uno dei requisiti prescritti
dal D.lgs. 22/2015, vale a dire quello dell’art. 30 c. 1 lett. c, in quanto, a causa di un lungo periodo di
aspettativa non retribuita, non possedevo 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo
di disoccupazione. Ho diritto all’Ape Sociale?
RISPOSTA
Anche a seguito del messaggio INPS n. 2884/2017 (punto 1) la risposta è negativa. Nonostante la prima
versione del DPCM n. 88/2017 (emanata il 18 giugno) estendesse la possibilità di fruire dell’Ape Sociale
anche a quei disoccupati che, in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici, non avessero materialmente
fruito della NASpI per mancanza dei requisiti previsti dal Jobs Act, il Consiglio di Stato ha invalidato tale
direttiva in quanto non prevista dalla fonte primaria originaria (la Legge di Stabilità 2017) e dunque non
emanabile direttamente da una fonte di rango secondario, invitando a emanare una norma correttiva come
avvenuto per i lavoratori cd. ‘usurati’ nel contesto del D.l. 50/2017. Il DPCM n. 88/2017 ha quindi espunto
tale previsione, ma non risulta a oggi emanata alcuna norma che abbia affrontato tale aspetto. Per questo
motivo non è possibile godere dell’Ape Sociale (o dell’accesso a Pensione Anticipata ‘Precoce’) per i
disoccupati che non siano riusciti a maturare l’accesso ad indennità di disoccupazione.
DOMANDA
Al 7 Luglio si parla di 51.000 domande di Ape e di accesso a Pensione Precoce inviate a INPS. É
ragionevole ritenere che le risorse siano esaurite?
RISPOSTA
Sul tema appare fondamentale riportare i dati oggettivi. L’accantonamento per accesso ad Ape Sociale nella
finanza pubblica per il 2017 è pari a 300 milioni; per l’accesso a Pensione Anticipata ‘Precoce’ il c. 203, art. 1
della L. 232/2016 ha previsto un accantonamento di 360 milioni. Vista l’eterogeneità di soggetti richiedenti
le prestazioni e la conseguente varietà di importi delle pensioni anticipate (non sottoposte alla soglia
massima, come nel caso dei 1.500 euro dell’Ape Sociale), risulta di difficile previsione effettuare delle stime
fino a quando le domande inviate entro il 15 luglio non saranno state valutate nella loro interezza. Infatti,
se lo staff del Ministero del Lavoro, all’indomani della pubblicazione dei due DPCM ha stimato un accesso
ad anticipo pensionistico nel 2017, fra Ape e Precoci, per 60.000 soggetti, va sottolineato che quelle
pervenute in data 7 luglio sono 51.130 domande di certificazione, di cui alcune evidentemente rigettate per
carenza dei requisiti o di documentazione. Solo quando l’Istituto avrà effettivamente individuato le
indennità e le pensioni legittimamente attribuibili, si potrà stimare la capienza residua dei due
accantonamenti sopra citati.
DOMANDA
Per rientrare nella platea dei cd. caregivers è sufficiente essere conviventi di fatto con una
persona affetta da disabilità in condizione di gravità?
RISPOSTA
Secondo quanto attualmente specificato dalla normativa e dalla prassi INPS, no. Infatti, il rapporto che deve
intercorrere fra il disabile in condizione di gravità (ex art. 3 c. 3 L. 104/1992) è quello di matrimonio, unione
civile o parentela entro il 1° grado a condizione che si conviva con il disabile. Non sono contemplate le
situazioni di convivenza di fatto ex cc. 36-37 art. 1 L. 76/2016, nonostante le aperture giurisprudenziali già
evidenziate con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016.
DOMANDA
Sono un ex lavoratore del settore privato, oggi disoccupato e residente in Italia, senza alcun
trattamento pensionistico diretto. Ho 32 anni di contributi; ho 63 anni e assisto da un anno
mia moglie con cui convivo, che versa in condizioni certificate di disabilità grave. Dal momento
che ritengo di possedere tutti i requisiti, posso effettuare contestualmente la domanda di certificazione dei
requisiti e quella di accesso ad Ape Sociale?
RISPOSTA
La risposta è affermativa. La Circolare INPS n. 100/2017 specifica che nel caso in cui il soggetto richiedente
abbia, alla data di presentazione della domanda telematica di certificazione, già maturato tutti i requisiti
essenziali e soggettivi, potrà anche presentare direttamente domanda di accesso ad Ape sociale. La
domanda sarà sottomessa sempre attraverso il Portale INPS, con credenziali dispositive del Cittadino, nella
sezione ‘Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi,
Certificazione del diritto a pensione’, sotto la voce ‘Altre Prestazioni’, ‘Anticipo Pensione’. Inoltre, solo per il
2017 l’APE sociale sarà riconosciuta al richiedente dal primo giorno del mese successivo alla data di
maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, con decorrenza non precedente al 1°
maggio 2017 (come nel caso di specie).
DOMANDA
Sono un lavoratore addetto a mansioni usuranti; ho 63 anni e 37 anni di contributi. Temo di
non riuscire a fornire parte della documentazione richiesta entro la finestra del 15 luglio 2017
a causa del mio datore di lavoro. Sarebbe possibile inviare la domanda entro la scadenza e
aggiungere in un secondo momento (sempre entro novembre) il modello AP116 mancante?
RISPOSTA
Secondo quanto previsto dal messaggio n. 2884/2017 INPS, in particolare al punto n. 2, sarà possibile sia
per i lavoratori precoci, sia per gli apisti social integrare la domanda di certificazione dei requisiti con la
documentazione richiesta dai DPCM anche in un momento successivo rispetto alla presentazione della
stessa senza per questo modificare il n. di protocollo rilasciato al momento dell’invio dalla procedura (e
quindi senza modificare il posto nella graduatoria di invio ai fini del secondo dei criteri di assegnazione delle
risorse). L’integrazione dovrà tuttavia avvenire:
• entro le scadenze previste dai DPCM (15 luglio e 30 novembre per il 2017, 31 marzo e 30 novembre
per il 2018);
• riguardo solo gli allegati e non i moduli telematici autodichiarativi della domanda di certificazione;
• con coerenza rispetto ai dati forniti nei moduli autodichiarativi telematici. In caso di incongruenza
(moduli autodichiarativi inerenti l’assistenza a un disabile; allegati caricati riferiti alle mansioni usuranti
ex all. A DPCM n. 88/2017), la domanda sarà rigettata.
DOMANDA
Io e mia sorella conviviamo entrambi con mia madre, invalida in condizione di gravità.
Entrambe siamo due lavoratrici con contribuzione maturata prima dei 19 anni (un anno
ciascuna) e raggiungiamo 41 anni di contributi io a ottobre e mia sorella a novembre di
quest’anno. Solo una di noi due potrà accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci?
RISPOSTA
Secondo quanto specificato da INPS con Circolare n. 99/2017, si. Al punto 1.2 della citata Circolare si legge:
“Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il
beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono”. In realtà si può notare che nel DPCM n. 87/2017 non
risulta rintracciabile l’inciso presente nell’art. 2 c. 1 lett. b del DPCM n. 88/2017 su Ape Sociale: “Per
l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE
sociale”; si ritiene sia quindi stato esteso per via analogica quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 all’art. 42
c. 5-bis, seppur in assenza di una esplicita previsione.