Economia

Pensioni, Ape social e lavoratori precoci: risposte alle domande più frequenti

10 Faq sull' Ape sociale ed i lavoratori precoci



Quali sono i lavoratori precoci che possono accedere alla pensione anticipata? Chi è stato licenziato deve rinunciare alla NASpI per poter richiedere l'Ape Sociale rientrando nella categoria ex lett. a) dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.87/2017? 

Per rispondere a questi e tanti altri quesiti la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha elaborato un documento contenente 10 Faq sull' Ape sociale ed i lavoratori precoci. Eccole: 


DOMANDA

Sono un lavoratore del settore privato, ho 32 anni di contribuzione, 64 anni compiuti a maggio

2017; sono stato licenziato nel 2015 e ho finito di godere della NASpI a giugno 2017. Posso

presentare la domanda di certificazione sul sito INPS o devo attendere l’esaurimento del

trimestre di ‘carenza’ previsto dal DPCM per potere inviare la domanda (a questo punto rientrando nella

seconda finestra di domande che si chiude a novembre 2017)?


RISPOSTA

La Circolare n. 100/2017 INPS ha chiarito che le domande di certificazione vanno inviate nell’anno in cui si

maturano tutti i requisiti richiesti dal DPCM n. 88/2017. In particolare al momento della domanda di

certificazione, per chi rientra nella categoria dei disoccupati (art. 2, c. 1 lett. a del DPCM 88/2017) dovranno

sussistere i seguenti requisiti:

• status di disoccupazione ex art. 19 D.lgs. 150/2015 con riscontro sulle liste dei CPI (nel caso di

lavoratori agricoli, sulla base delle comunicazioni Unilav);

• conclusione integrale della indennità di disoccupazione spettante.

Dunque potranno essere maturati, entro la fine dell’anno di richiesta, successivamente alla domanda di

certificazione INPS gli altri requisiti, nel caso di specie consistenti in:

• 63 anni di età;

• 30 anni di contribuzione presso le Gestioni INPS;

• il trimestre di carenza successivo alla conclusione della NASpI. Dovrà anche essere terminato

l’eventuale periodo di fruizione dell’ASDI.

 

DOMANDA

Quali sono gli altri requisiti che possono essere maturati anche dopo l’invio di richiesta di

certificazione a INPS dell’Ape Sociale?


RISPOSTA

Sono sempre valutati in via prospettica dall’Istituto (dunque maturabili anche dopo l’invio della richiesta di

certificazione) il requisito anagrafico dei 63 anni di età; l’anzianità contributiva di 30 anni e dei 36 anni per

lavoratori ‘usurati’; l’assenza di qualunque indennità connessa allo status di disoccupazione e la cessazione

di qualsiasi attività lavorativa prima della decorrenza della indennità.

Per i lavoratori ‘usurati’ (lett. d art. 2 c. 1 DPCM 88/2017)

• i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività difficoltosa negli ultimi sette prima della

decorrenza della indennità;

• Per i lavoratori disoccupati (lett. a art. 2 c. 1 DPCM 88/2017)

• i 3 mesi di inoccupazione successivi alla indennità di disoccupazione spettante.

Per chi richiede la Pensione Anticipata ‘Precoce’, la Circolare INPS 99/2017 ha chiarito i requisiti che

possono essere maturati anche dopo la richiesta di certificazione:

- il requisito di 41 anni di contribuzione accantonata in Gestioni INPS, Casse Professionali o Forme di

Sicurezza Sociale UE o di Stati Convenzionati; la cessazione dell’attività lavorativa.

Per i lavoratori disoccupati (lett. a art. 3 c. 1 DPCM 87/2017) i 3 mesi di inoccupazione successivi alla

indennità di disoccupazione spettante.

Per i lavoratori ‘usurati’ (lett. d art. 3 c. 1 DPCM 87/2017) i 6 anni di svolgimento in via continuativa

dell’attività difficoltosa negli ultimi sette prima della decorrenza della indennità o in alternativa

i 7 anni negli ultimi 10 o la metà della propria vita lavorativa in una delle condizioni di lavoro richieste

dall’art. 1 del D.lgs. 67/2011.



DOMANDA

Sono un lavoratore che è stato licenziato, cessando in data 1 giugno 2017 dopo avere lavorato

due mesi di periodo di preavviso. Ho al momento 63 anni di età e 34 anni di contributi; potrei

ancora effettuare domanda di ammissione alla NASpI (che nel mio caso avrebbe durata di 24

mesi), nel termine dei 68 giorni dalla cessazione, ma mi è stato suggerito di far decadere i termini per

potere richiedere entro novembre l’Ape Sociale rientrando nella categoria ex lett. a dell’art. 2 c. 1 del DPCM

n. 87/2017. Tale consiglio risulta fondato?


RISPOSTA

Sul punto sono intervenuti i chiarimenti di INPS con Messaggio n. 2884/2017 dell’11 luglio. Il tenore

letterale dell’art. 1, c. 179 lett. a della L. 232/2016, così come il c. 199 lett. a (per i lavoratori precoci) e i due

DPCM attuativi identificano il requisito soggettivo dei disoccupati che possono accedere ad Ape Sociale o

Pensione Anticipata ‘Precoce’ con il seguente periodo:

sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche

collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo

7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione

loro spettante da almeno tre mesi

Alla luce del messaggio INPS sopra citato, appare elusivo nei confronti della norma potere ‘optare’ per una

indennità di maggiore valore economico e durata rispetto alla NASpI, nel caso dell’Ape Sociale, o addirittura

per l’erogazione dell’intera pensione maturata nel caso dei lavoratori precoci, rinunciando scientemente

alla prestazione di disoccupazione spettante. Per tale ragione, -nel caso descritto- il richiedente non sarà

alla fruizione dell’Ape Sociale o, pure se in possesso degli altri requisiti, della Pensione Anticipata ‘Precoce’.


DOMANDA

Sono un lavoratore edile con 41 anni di contributi di cui 12 mesi di contribuzione ‘di lavoro

effettivo’ accantonati prima dei 19 anni di età. Ho svolto mansioni ‘usuranti’ negli ultimi 11

anni secondo la definizione della L. n. 232/2016 e secondo quanto specificato nel DPCM n.

87/2017. Prima del mio ultimo rapporto di lavoro, sono stato alle dipendenze (quattro anni fa) di un altro

datore di lavoro edile, oggi scomparso a seguito di fallimento. Come posso ottemperare alla richiesta di

documentazione (Mod. AP116) previsto dalla Circolare n. 99/2017 e richiesta dalla procedura telematica

INPS?


RISPOSTA

A seguito della comunicazione inviata dalle tre sigle sindacali confederali in data 26 giugno 2017, il

confronto avvenuto con l’Istituto e Palazzo Chigi ha sicuramente preso atto della possibile scomparsa dei

datori di lavoro che la prassi INPS richiamerebbe a certificare lo status di lavoratori usurati ex lett. d, art. 3 e

art. 2 c. 1 dei due DPCM 87 e 88 del 2017. Nel caso di specie, essendo la contribuzione del settore

dell’edilizia monitorata dalle Casse Edili già con forme di coordinamento necessario ai fini delle procedure

amministrative di rilascio del DURC, lo stesso messaggio INPS n. 2884/2017 al punto n.3 ha chiarito che è

possibile presentare da parte del lavoratore una certificazione sostitutiva di quella siglata dal datore di

lavoro (Mod. AP116) rilasciata invece dalla competente Cassa Edile, dichiarando nelle note della domanda

telematica di certificazione l’avvenuto invio di tale dichiarazione sostitutiva.


DOMANDA

Ho 64 anni e sono disoccupato da due anni. Ho accantonato 30 anni di contributi nel Fondo

Pensione dei Lavoratori Dipendenti INPS. Nel mio ultimo rapporto di lavoro (terminato a metà

2015) non ho potuto fruire della NASpI in quanto non soddisfacevo uno dei requisiti prescritti

dal D.lgs. 22/2015, vale a dire quello dell’art. 30 c. 1 lett. c, in quanto, a causa di un lungo periodo di

aspettativa non retribuita, non possedevo 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo

di disoccupazione. Ho diritto all’Ape Sociale?


RISPOSTA

Anche a seguito del messaggio INPS n. 2884/2017 (punto 1) la risposta è negativa. Nonostante la prima

versione del DPCM n. 88/2017 (emanata il 18 giugno) estendesse la possibilità di fruire dell’Ape Sociale

anche a quei disoccupati che, in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici, non avessero materialmente

fruito della NASpI per mancanza dei requisiti previsti dal Jobs Act, il Consiglio di Stato ha invalidato tale

direttiva in quanto non prevista dalla fonte primaria originaria (la Legge di Stabilità 2017) e dunque non

emanabile direttamente da una fonte di rango secondario, invitando a emanare una norma correttiva come

avvenuto per i lavoratori cd. ‘usurati’ nel contesto del D.l. 50/2017. Il DPCM n. 88/2017 ha quindi espunto

tale previsione, ma non risulta a oggi emanata alcuna norma che abbia affrontato tale aspetto. Per questo

motivo non è possibile godere dell’Ape Sociale (o dell’accesso a Pensione Anticipata ‘Precoce’) per i

disoccupati che non siano riusciti a maturare l’accesso ad indennità di disoccupazione.


DOMANDA

Al 7 Luglio si parla di 51.000 domande di Ape e di accesso a Pensione Precoce inviate a INPS. É

ragionevole ritenere che le risorse siano esaurite?


RISPOSTA

Sul tema appare fondamentale riportare i dati oggettivi. L’accantonamento per accesso ad Ape Sociale nella

finanza pubblica per il 2017 è pari a 300 milioni; per l’accesso a Pensione Anticipata ‘Precoce’ il c. 203, art. 1

della L. 232/2016 ha previsto un accantonamento di 360 milioni. Vista l’eterogeneità di soggetti richiedenti

le prestazioni e la conseguente varietà di importi delle pensioni anticipate (non sottoposte alla soglia

massima, come nel caso dei 1.500 euro dell’Ape Sociale), risulta di difficile previsione effettuare delle stime

fino a quando le domande inviate entro il 15 luglio non saranno state valutate nella loro interezza. Infatti,

se lo staff del Ministero del Lavoro, all’indomani della pubblicazione dei due DPCM ha stimato un accesso

ad anticipo pensionistico nel 2017, fra Ape e Precoci, per 60.000 soggetti, va sottolineato che quelle

pervenute in data 7 luglio sono 51.130 domande di certificazione, di cui alcune evidentemente rigettate per

carenza dei requisiti o di documentazione. Solo quando l’Istituto avrà effettivamente individuato le

indennità e le pensioni legittimamente attribuibili, si potrà stimare la capienza residua dei due

accantonamenti sopra citati.


DOMANDA

Per rientrare nella platea dei cd. caregivers è sufficiente essere conviventi di fatto con una

persona affetta da disabilità in condizione di gravità?


RISPOSTA

Secondo quanto attualmente specificato dalla normativa e dalla prassi INPS, no. Infatti, il rapporto che deve

intercorrere fra il disabile in condizione di gravità (ex art. 3 c. 3 L. 104/1992) è quello di matrimonio, unione

civile o parentela entro il 1° grado a condizione che si conviva con il disabile. Non sono contemplate le

situazioni di convivenza di fatto ex cc. 36-37 art. 1 L. 76/2016, nonostante le aperture giurisprudenziali già

evidenziate con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016.


DOMANDA

Sono un ex lavoratore del settore privato, oggi disoccupato e residente in Italia, senza alcun

trattamento pensionistico diretto. Ho 32 anni di contributi; ho 63 anni e assisto da un anno

mia moglie con cui convivo, che versa in condizioni certificate di disabilità grave. Dal momento

che ritengo di possedere tutti i requisiti, posso effettuare contestualmente la domanda di certificazione dei

requisiti e quella di accesso ad Ape Sociale?


RISPOSTA

La risposta è affermativa. La Circolare INPS n. 100/2017 specifica che nel caso in cui il soggetto richiedente

abbia, alla data di presentazione della domanda telematica di certificazione, già maturato tutti i requisiti

essenziali e soggettivi, potrà anche presentare direttamente domanda di accesso ad Ape sociale. La

domanda sarà sottomessa sempre attraverso il Portale INPS, con credenziali dispositive del Cittadino, nella

sezione ‘Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi,

Certificazione del diritto a pensione’, sotto la voce ‘Altre Prestazioni’, ‘Anticipo Pensione’. Inoltre, solo per il

2017 l’APE sociale sarà riconosciuta al richiedente dal primo giorno del mese successivo alla data di

maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, con decorrenza non precedente al 1°

maggio 2017 (come nel caso di specie).


DOMANDA

Sono un lavoratore addetto a mansioni usuranti; ho 63 anni e 37 anni di contributi. Temo di

non riuscire a fornire parte della documentazione richiesta entro la finestra del 15 luglio 2017

a causa del mio datore di lavoro. Sarebbe possibile inviare la domanda entro la scadenza e

aggiungere in un secondo momento (sempre entro novembre) il modello AP116 mancante?


RISPOSTA

Secondo quanto previsto dal messaggio n. 2884/2017 INPS, in particolare al punto n. 2, sarà possibile sia

per i lavoratori precoci, sia per gli apisti social integrare la domanda di certificazione dei requisiti con la

documentazione richiesta dai DPCM anche in un momento successivo rispetto alla presentazione della

stessa senza per questo modificare il n. di protocollo rilasciato al momento dell’invio dalla procedura (e

quindi senza modificare il posto nella graduatoria di invio ai fini del secondo dei criteri di assegnazione delle

risorse). L’integrazione dovrà tuttavia avvenire:

• entro le scadenze previste dai DPCM (15 luglio e 30 novembre per il 2017, 31 marzo e 30 novembre

per il 2018);

• riguardo solo gli allegati e non i moduli telematici autodichiarativi della domanda di certificazione;

• con coerenza rispetto ai dati forniti nei moduli autodichiarativi telematici. In caso di incongruenza

(moduli autodichiarativi inerenti l’assistenza a un disabile; allegati caricati riferiti alle mansioni usuranti

ex all. A DPCM n. 88/2017), la domanda sarà rigettata.

 

DOMANDA

Io e mia sorella conviviamo entrambi con mia madre, invalida in condizione di gravità.

Entrambe siamo due lavoratrici con contribuzione maturata prima dei 19 anni (un anno

ciascuna) e raggiungiamo 41 anni di contributi io a ottobre e mia sorella a novembre di

quest’anno. Solo una di noi due potrà accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci?


RISPOSTA

Secondo quanto specificato da INPS con Circolare n. 99/2017, si. Al punto 1.2 della citata Circolare si legge:

“Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il

beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono”. In realtà si può notare che nel DPCM n. 87/2017 non

risulta rintracciabile l’inciso presente nell’art. 2 c. 1 lett. b del DPCM n. 88/2017 su Ape Sociale: “Per

l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE

sociale”; si ritiene sia quindi stato esteso per via analogica quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 all’art. 42

c. 5-bis, seppur in assenza di una esplicita previsione.