Criteri per periodi di Cigs prorogata
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n.22 dell’11 luglio 2016, ha definito condizioni e modalità di attuazione del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, che individua i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di Cigs per le aziende in crisi che in corso di trattamento cessino l'attività e cedano l'azienda stessa con il riassorbimento del personale.
Nella circolare si ricorda che, determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa dovrà stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro anche con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, se coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività. L'accordo dovrà indicare - tra le altre condizioni - come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività. Nella medesima sede va presentato, poi, un piano dettagliato indicante l riassorbimento del personale sospeso.
Si ricorda, infine, che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato – alla presenza di criteri definiti nel decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 – sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018. Il detto limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.