Irap anche per studi associati e società semplici
Per le Sezioni Unite della Cassazione gli studi professionali associati sono soggetti all'imposta sull'Irap anche se sono strutturati come società semplice. La sentenza n.7371, depositata il 14 aprile 2016 e anticipata sulle pagine de Il Sole 24 Ore di oggi, spiega, infatti, l'impossibilità per gli studi associati di dimostrare l'insussistenza di un'organizzazione autonoma di per sé insita nella forma associativa con cui viene svolta l’attività professionale.
Con questo giudizio le Sezioni Unite assimilano gli studi professionali associati alle società semplici, riconoscendo dovuto per entrambi i soggetti il tributo regionale per le attività produttive. Il caso oggetto di giudizio riguarda uno studio professionale, esercitato in forma di società semplice, a cui era stato riconosciuto il rimborso dell’Irap versata per diverse annualità, poiché era stata provato lo svolgimento dell’attività "senza l’ausilio di personale dipendente e/o di ingenti cespiti". La questione è stata, poi, sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite a causa delle diverse interpretazioni scaturite da varie pronunce dei giudici di legittimità.