Politica

Pm sullo stesso piano dell'imputato: come cambia il ruolo dell'accusatore

di Augusto Conte*

Riforma della giustizia: separazione delle carriere e Csm

La riforma della giustizia

Il Disegno di Legge Costituzionale sulla “separazione delle carriere” di Magistrato Giudicante e Requirente, approvato il 29.5.2024 dal Consiglio dei Ministri, apre il percorso previsto dall'art.138 per la revisione della Costituzione sugli articoli del Titolo IV che disciplinano l'Ordinamento Giurisdizionale.

Dopo trentasei anni dalla entrata in vigore del D.P.R. 22.9.1988, n. 447 che introduceva il nuovo Codice di Procedura Penale, ispirato al sistema “tendenzialmente” accusatorio (oralità, pubblicità del processo penale e formazione della prova nel dibattimento) e dopo venticinque anni dalla Legge Costituzionale 23.11.1999, n. 2 che integrava l'art. 111 della Costituzione sul “giusto processo”, su cui si fonda la giurisdizione, la riforma contribuisce a rendere più incisivo il sistema accusatorio, fondato sulla uguaglianza delle parti, ponendole in condizioni effettive di parità, davanti a un giudice per definizione ontologicamente terzo, escludendo che una delle parti sia “contiguo” al giudice, appartentente alla stessa “carriera”, che è confermato essere al di sopra delle parti, imparziale ed equidistante da loro.

Il Pubblico Ministero, nel processo, a mio parere, con la riforma, non è più parte “imparziale”, ma esprime un concetto di “parte”, al pari della difesa, nella formazione della prova in forma dialettica nel processo, a sostegno del “diritto di punire” dello Stato esercitato contro l'imputato e in contrapposizione alla parte che sostiene “il principio e il diritto di libertà” dello stesso imputato.

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La funzione giurisdizionale, esercitata da Magistrati ordinari, secondo le norme sull'Ordinamento Giudiziario previste dall'art. 102 della Costituzione, viene integrata con la modifica secondo la quale la disciplina dell'Ordinamento Giudiziario prevederà la distinzione della carriera dei Giudici e dei Pubblici Ministeri, ferma restando che le due funzioni costituiscono e rafforzano un “ordine” autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è composto “dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.

In dettaglio le distinte “carriere” faranno capo a Due Consigli Superiori della Magistratura “giudicante” e “requirente, i cui componenti saranno estratti a sorte tra le categorie di professionisti, esperti di diritto e avvocati, dei quali faranno parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, ed entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica,

L'iter parlamentare si presenta “accidentato” per le avverse posizioni della politica dei partiti e per la fiera opposizione della Magistratura, soprattutto e anche perchè la riforma prevede, in luogo della giustizia “domestica”, esercitata attualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura, l'istituzione di un'Alta Corte Disciplinare, che assicuri l'imparzialità disciplinare.

L'Alta Corte sarà composta da quindici “giudici”, tre dei quali di nomina del Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte dal Parlamento in seduta comune tra cattedratici, esperti in materie giudidiche e avvocati, da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte, appartenenti alle stesse rispettive categorie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; l'Alta Corte elegge il Presidente tra i giudici designati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dal Parlamento.

*Avvocato- Studio Conte