Soldatessa incinta esclusa dal concorso Gdf. Il Tar del Lazio le dà ragione
“La gravidanza non può essere considerato motivo di inidoneità”
Era stata esclusa dal concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi della Guardia di Finanza per l’anno 2016 perché incinta al momento delle visite mediche. Ora il Tar del Lazio accoglie il ricorso della giovane dandole ragione. “Lo stato di gravidanza non può essere considerato motivo di idoneità psico-fisica della donna”, scrive il Tar.
L'esclusione di E.A., soldatessa dell'Esercito, è avvenuta lo scorso 5 settembre. La storia, pubblicata in esclusiva dal sito GrNet.it che si occupa di Sicurezza e Difesa, fece il giro delle testate giornalistiche e raccontava la vicenda della giovane soldatessa in ferma pluriennale che provò ad accedere, come tanti altri giovani, alla carriera nella Guardia di Finanza, dopo aver servito per anni le Forze armate, desiderosa finalmente di stabilizzare il proprio posto di lavoro.
Il motivo della sua esclusione, come riportato nel verbale della "Commissione per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici" della Guardia di Finanza, fu lapidario: “sulla base della certificazione presentata in data odierna attestante lo stato di gravidanza e, quindi, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di Finanza (art. 3, comma 2 del Decreto 17 maggio 2000 n. 155), la SV ai sensi dell'art 4, comma 4, ultimo capoverso della determinazione in epigrafe indicata, è "ESCLUSA" dalla procedura poiché tale temporaneo impedimento sussisteva alla data del 31 agosto 2016”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) - scrive oggi GrNet.it - , accogliendo il ricorso della giovane - rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli - ha chiarito che “sulla base dei principi di rango costituzionale (artt. 3 e 51 della Costituzione) è garantita a tutti i cittadini senza distinzione di sesso la possibilità di accesso agli uffici pubblici, e ciò in ragione del più generale principio di uguaglianza, senza possibilità di ammissione di deroghe”.
E ancora: “Anche sul piano della normativa comunitaria - ricorda la Corte - la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne l’accesso al lavoro, stabilisce, all’art. 3, n.1, che l’applicazione del suddetto principio comporta l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività”.
Da ultimo, i giudici amministrativi, per non lasciare spazio a dubbi, hanno sottolineato che “la tutela della maternità è stabilita anche sul piano nazionale con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri nonché nella legge 10 aprile 1991 n. 125 sulle pari opportunità”. In altre parole “alla lavoratrice madre non può derivare alcuna conseguenza sfavorevole dalla circostanza di trovarsi nello stato di gravidanza nel caso di svolgimento di una procedura concorsuale per l’accesso ad un impiego pubblico”.
Conclude quindi il TAR del Lazio che “Pertanto deve considerarsi illegittima la norma del bando impugnata nella parte in cui dispone l’esclusione dal concorso nei confronti delle candidate che alla data del 31.8.2016 non possono essere sottoposte agli accertamenti sanitari di rito in quanto, a tale data, in stato di gravidanza. Va da sé che una tale norma contrasta con i predetti principi costituzionali, determinando una inammissibile disparità di trattamento nei confronti di una concorrente che vede così pregiudicata la sua maternità”, sottolineando che “lo stato di gravidanza non possa essere considerato come una causa di inidoneità psico-fisica della donna al suo eventuale reclutamento nel Corpo, limitandosi l’art. 3, secondo comma del D.M. n. 155 del 2000 a disporre soltanto che "lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento".
In altri termini, il suddetto stato di gravidanza esonera l’interessata dal sottoporsi temporaneamente all’accertamento, ma non può essere considerato di per sé come una causa di inidoneità come è avvenuto nella fattispecie sulla base della norma del bando (i cui contenuti si rivelano in distonia con la citata previsione regolamentare e) della quale si è, per le ragioni dianzi declinate, acclarata l’illegittimità”.
Il giornale GrNet.it ricorda che il caso di A.E. non è, purtroppo, isolato.
Nel 2011 toccò al 1° Caporal Maggiore dell'Esercito Valentina Fabri far valere i propri diritti innanzi ad un tribunale. Dopo aver servito le Forze armate per cinque anni, come lavoratrice volontaria e quindi precaria, fu esclusa dal concorso che avrebbe potuto stabilizzare il proprio rapporto di lavoro a causa di una asserita inidoneità al servizio militare: il suo stato di gravidanza. Anche in quel caso il Tar, nell'accogliere il ricorso della soldatessa, assistita anche lei dall'avvovato Giorgio Carta, scrisse che “Lo stato di gravidanza non può essere considerato una malattia o un'imperfezione che mette in discussione l'idoneità psico-fisica della donna al suo eventuale reclutamento nell'Esercito”.