Fisco e Dintorni

Condono liti fiscali e rottamazione: è ufficiale

Con 107 voti a favore, 69 contrari e una sola astensione è stata approvata la manovra Finanziaria. Tante le novità in materia di rottamazione e chiusura agevolata delle cause contro il Fisco, per questo motivo abbiamo chiesto le prime impressioni all’Avvocato Matteo Sances.

 

Con il voto in Senato lo scorso 29 dicembre è stata finalmente approvata la legge Finanziaria 2023. Tra le novità segnaliamo il taglio al cuneo fiscale, la stretta sul reddito di cittadinanza e soprattutto la destinazione di 21 miliardi di euro alla lotta contro il caro energia. Altro aspetto molto importante, perché coinvolgerà milioni di contribuenti, è la nuova possibilità di rottamare le cartelle esattoriali oltre alla possibilità di chiudere in maniera agevolata le cause fiscali pendenti. Abbiamo chiesto, dunque, le prime impressioni all’Avvocato tributarista Matteo Sances.

Nonostante queste norme riprendano i tratti essenziali delle precedenti “edizioni”, permangono alcune incertezze che dovranno trovare sicuramente chiarimenti da parte del Ministero. Cominciamo dalla chiusura agevolata delle cause fiscali (ex art. 42, ora art.1 comma 149 della legge Finanziaria).

Apprendiamo che la definizione delle controversie tributarie riguarda le cause pendenti al 1° gennaio 2023, coinvolgendo tutti i gradi di giudizio e quindi anche i processi in Cassazione e quelli a seguito di rinvio, in cui i contribuenti hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane. Risultano invece escluse le altre cause fiscali come ad esempio quelle che coinvolgono solo l’Agenzia della Riscossione.

Discorso leggermente diverso per le cause fiscali relative ai tributi locali (si pensi a cause riguardanti Imu, Tasse rifiuti, ecc…) poiché la decisione viene rimessa a ogni singolo ente.

Detto ciò, l’adesione a questo strumento (con richiesta del contribuente da presentare entro il 30.06.2023) permette di cancellare le sanzioni e gli interessi oggetto di contestazione e di pagare le imposte in percentuale a seconda della fase, del grado e dell’esito del giudizio. In linea generale è stabilito il pagamento del 100% delle imposte pretese con l’atto impugnato.

Tuttavia, come anticipato ci sono una serie di deroghe che riducono l’importo per la definizione, ossia:

  • Il 90% delle imposte se il ricorso è iscritto nel primo grado;
  • Il 40% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente;
  • Il 15% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di secondo grado favorevole al contribuente;
  • Il 5% per le controversie pendenti innanzi in Cassazione per le quali l’Ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi.

In caso di soccombenza parziale (ossia nel caso in cui il contribuente abbia visto accogliere solo una parte delle sue richieste) è dovuta l’imposta del 100% sulla parte sfavorevole al contribuente mentre la percentuale agevolata sopra citata viene applicata solo per la parte che era stata accolta.

Le controversie riguardanti solo sanzioni non collegate ad alcun tributo sono definibili con il pagamento del 15% se al 1° gennaio 2023 è stata depositata una sentenza favorevole al contribuente e con il 40% in tutte le altre ipotesi.

Alcuni dubbi, poi, sorgono in merito ai contenziosi riguardanti atti esattoriali per i quali saranno sicuramente opportuni chiarimenti prima di decidere se sia possibile aderire o meno. Nel frattempo, la Finanziaria ha previsto la sospensione per 9 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023.

È importante, però, sottolineare che non son sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi in primo grado e dunque se in queste settimane il contribuente avesse ricevuto atti fiscali è tenuto a impugnarli nei termini di legge.

Passiamo allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro (art. 46, ora art.1 comma 184 legge Finanziaria).

La norma prevede espressamente che “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Finanziaria, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.

La norma prevede che i crediti di competenza degli enti locali e quelli degli enti previdenza privati possono essere annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio 2023, che andrà comunicata all’agente della riscossione e resa nota attraverso i siti istituzionali. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per le multe stradali, l’annullamento riguarderà solo gli interessi e non, invece, le sanzioni e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, che dovranno comunque essere pagate dal debitore.

 

Infine, la rottamazione delle cartelle esattoriali (ex art. 47, ora art.1 comma 190 della legge Finanziaria).

Per coloro che invece hanno delle cartelle esattoriali di importo superiore al limite previsto di 1.000 euro sono costretti a pagare il debito per intero, beneficiando però delle agevolazioni che sono previste in merito all’esenzione dal versamento degli interessi e sanzioni  con la possibilità di usufruire di un pagamento dilazionato in 18 rate. In questo caso la norma prevede che “la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”.

Come già avvenuto con la precedente rottamazione, la norma prevede che “L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili”.

Il debitore potrà manifestare la sua volontà di procedere alla rottamazione presentando entro il 30 aprile 2023 apposita dichiarazione telematica.

Si ritiene importante segnalare cosa avviene in caso di contribuente soggetto ad azioni esecutive. È previsto, infatti, che “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (si veda art.1, comma 202 della legge Finanziaria).

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative (ora art.1, comma 206 della legge Finanziaria), viene previsto in particolare che rientrano nella rottamazione  anche “quelle per violazioni del codice della strada” e la rottamazione si effettua “limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio …. “.

Saranno sicuramente opportuni chiarimenti del Ministero su vari punti tra cui, ad esempio, il caso di rottamazione di cartelle già impugnate in giudizio e dunque l’esito dei processi.