Fisco e Dintorni
Eredità al minore: la legge non è chiara
Per la qualifica di erede del minore è sufficiente l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario oppure egli deve completare l’inventario? Quali conseguenze in ambito fiscale? La questione non è ancora del tutto chiara.
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (art. 484 e ss. c.c.) è una modalità cautelativa di accettazione dell'eredità che consente all'erede di accettarla tenendo distinto il suo patrimonio personale da quello del defunto con la conseguenza principale che l’erede non sarà obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Il Codice civile prevede che, al fine di tutelare soggetti giuridicamente più deboli (minori e minori emancipati, incapaci, interdetti e inabilitati), tale modalità di accettazione dell’eredità sia obbligatoria e ogni altra forma di accettazione è reputata nulla e improduttiva di effetti.
In riferimento all’eredità del minore, in particolar modo rispetto al momento entro il quale egli può rinunciare all’eredità, non vi è unanimità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza e ciò ha comportato il susseguirsi di diverse interpretazioni tra loro contrastanti, tanto che la questione rappresenta un labirinto di cui non si conosce tutt’ora la via d’uscita.
Secondo un primo orientamento della Cassazione (sentenza n.15267/2019), il minore non può rinunciare all’eredità qualora il genitore abbia effettuato la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario senza poi procedere alla successiva redazione dell’inventario stesso.
In questo caso, infatti, l’accettazione dell’eredità da parte del genitore determinerebbe in capo al minore l’acquisizione della qualità di erede senza che egli incorra nelle decadenze della redazione dell’inventario, il quale potrà essere redatto entro un anno dal compimento della maggiore età.
Sul punto i giudici stabiliscono che “Qualora il genitore … faccia l'accettazione .. ma non compia l'inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. L'art. 489 c.c., non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età”.
Di diverso avviso è un altro orientamento della Cassazione (sentenza n.9648/2000) che ritiene che il minore decada dal beneficio se non provvede a redigere l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, potendo fino a quel momento finanche rinunciare all’eredità. Sul punto i giudici affermano: “Nel caso di successione di minore la decadenza dal beneficio dell'inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede il mancato compimento dell'inventario in un anno dalla maggiore età” .
Ma non solo.
Un orientamento intermedio tra le due posizioni finora esposte (ordinanza n.29665/2018) invece, ritiene che in presenza della formale accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il minore conserva la qualifica di “chiamato all’eredità”; ciò comporta che, al compimento della maggiore età, possa decidere se conservare il beneficio o rinunciare all’eredità.
Diversamente dai precedenti casi, dunque, qualora sia stata effettuata la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dal genitore ma egli non abbia provveduto a redigere l’inventario e lo stesso non sia stato fatto dal minore entro un anno dal compimento della maggiore età, egli erediterebbe l’asset ereditario come erede puro e semplice. La predetta ordinanza n.29665/2018, infatti, sul punto prevede che “La mancata redazione dell'inventario fa sì che il minore, pur a fronte della formale accettazione da parte dei suoi rappresentanti legali, conservi la qualità di chiamato, sicché, sempre entro l'anno, potrebbe, in alternativa alla redazione dell'inventario ovvero alla sua omissione (il che lo renderebbe erede puro e semplice alla scadenza dell'anno), rinunciare anche all'eredità. Ciò però presuppone che l'inventario non sia stato in precedenza predisposto, in quanto una volta intervenuto anche tale atto si perfeziona l'acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale è quindi impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio semel heres, semper heres”.
Nel marasma di pronunce giurisprudenziali tra loro difformi susseguitesi negli anni, spetta proprio alle Sezioni Unite dirimere la questione. Attraverso l’ordinanza interlocutoria n.34852, depositata il 13 dicembre 2023, infatti, la Corte di Cassazione ha rimesso la causa alle Sezioni Unite demandando la risoluzione del complesso e annoso dibattito.
In particolare, le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire se l’accettazione con beneficio di inventario da parte del minore sia sufficiente ad attribuirgli la qualità di erede oppure se questa si perfezioni allorquando l’inventario sia stato completato.
La questione è di notevole importanza in quanto, a seconda di ciò che verrà stabilito dagli Ermellini, diversi saranno i vantaggi o le conseguenze sugli eredi minori.
E in materia fiscale? Che succede?
L’istituto dell’eredità si interseca inevitabilmente con la materia tributaria; la qualità di erede, infatti, determina il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi riferibili al defunto che non si sono estinti con la morte.
Ai sensi dell’art.65 del D.P.R. n.600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del proprio dante causa. Nella successione del debito, tuttavia, gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie (le sole imposte) facenti capo al defunto e non sono tenuti a corrispondere anche le sanzioni.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, pertanto, tutela gli eredi dal rischio di dover pagare debiti ereditari oltre il valore dei beni lasciati dal de cuius: in tal caso, infatti, l'eredità acquisita rimane separata dal proprio patrimonio per permettere all’erede di valutare la convenienza dell’asset ereditario.
Nel caso dell’erede minore d’età, potendo egli accettare esclusivamente con il beneficio di inventario, si è posto il problema del termine da cui iniziano decorrere gli obblighi fiscali.
Sul punto è intervenuta la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (sentenza n.841/2014 su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).), la quale ha stabilito che i minori possono redigere l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età e che, da quel momento, inizia a decorre anche il termine per assolvere agli obblighi fiscali derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione.
La Corte, infatti, ha dichiarato che “…fino al decorso dell'anno dal raggiungimento della maggiore età, non scatta il termine per la redazione dell'inventario e pertanto anche gli obblighi tributari devono considerare tali tempi. Ciò anche in considerazione del fatto che, ove il minore rinunci all'eredità, non possono essere poste a suo carico spese e, quindi, anche gli obblighi fiscali”.
Dott.ssa Giulia Frisenda
Dott. Danilo Romano