Fisco e Dintorni

Tribunale annulla le tasse al Comune: parla il sindacato dei commercialisti

Clamorosa sentenza del Tribunale di Lecce che annulla più di 60.000 euro di tasse comunali perché il Comune non risponde al contribuente.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza, passata in giudicato nei giorni scorsi, dove si dichiara “… l’intimazione di pagamento e l’atto …. vanno comunque annullati … avendo il sig. X  presentato … istanza ex art. 1, commi da 537 a 540, legge 228/2012 con i conseguenti effetti sospensivi della procedura di riscossione e caducatori della pretesa nell’ipotesi di mancato riscontro di detta istanza nei 220 giorni seguenti, riscontro di cui non vi è prova in atti. I due atti oggetto di doglianza nel presente giudizio vanno perciò caducati …” (sentenza del Tribunale di Lecce n.3808/2019).

La questione sorge a seguito della notifica di un atto di pignoramento di oltre 80.000 euro da parte della società incaricata della riscossione dei tributi per il Comune di Lecce (Soget spa) nei confronti di un imprenditore leccese. Il contribuente, difeso dall’Avv. Matteo Sances, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce rilevando il venir meno dei tributi a seguito della mancata risposta dell’ente alla richiesta di chiarimenti.

In merito, la legge n.228/2012 è chiara e prevede che la mancata risposta entro 220 giorni dell’ente titolare del credito (in questo caso del Comune di Lecce) comporta l’annullamento dei tributi (art.1, commi da 537 a 540 della legge n.228/2012).

Al riguardo, si segnala il commento del Presidente del Sindacato Italiano Commercialisti (SIC), il Dott. Stefano Sfrappa, che dichiara “Molto bene la recente Sentenza del Tribunale di Lecce con la quale un contribuente ha avuto ragione nei confronti del  Comune che non ha risposto ad istanza di riesame finalizzata a correggere errori nel calcolo dei tributi. Evidentemente con tale Sentenza del Giudice Ordinario si affermano principi sostanziali disseminati nel nostro ordinamento giuridico e troppo spesso disconosciuti dalla PA. Faccio riferimento al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria statuito dall'articolo 10 dello Statuto del Contribuente ( estensibile anche ai Comuni nell'esercizio della loro capacità impositiva) e prima ancora al principio scalfito nell'articolo 97 della nostra Costituzione che richiama  i pubblici uffici ad esercitare la propria azione amministrativa assicurando  buon andamento ed imparzialità. Evidentemente,  l'azione di quel Comune che non risponde alle legittime istanze del cittadino/contribuente non è conforme a tali prescrizioni giuridiche, tipiche di un paese civile”.

Interviene anche il Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN), Dott. Antonio Sorrento, il quale sottolinea che “La sentenza è rilevante perché, oltre ad annullare il debito tributario a seguito della mancata risposta alle istanze dell’imprenditore, ha riconosciuto l’applicazione della legge anche nei confronti dei Comuni. Condividiamo in pieno la battaglia portata avanti in questi mesi dal nostro associato, l’Avv. Matteo Sances, perché siamo convinti che anche le amministrazioni locali hanno l’obbligo di rispondere alle istanze dei contribuenti. Noi di PIN stiamo collaborando a stretto contatto con il Sindacato Italiano Commercialisti per sensibilizzare istituzioni e imprese a un Fisco più equo e trasparente”.

Ringraziamo dunque il Sindacato Italiano Commercialisti e PIN per il loro impegno a favore dei diritti delle partite iva.