Tobin tax: aggiornamento
Con un recente provvedimento il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l'elenco degli Stati o territori con cui l’Italia ha accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti valido ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, ovvero per l’individuazione dei soggetti tenuti all’imposta sulle transazioni finanziarie, meglio conosciuta come “Tobin tax” (art. 1, comma 491, Legge n. 228/2012).
Il nuovo elenco prevede 36 soggetti, che elenchiamo più avanti, cinque in più rispetto alla precedente situazione descritta nel provvedimento del 2013. Ufficialmente entrano in lista con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016 Corea del Sud, Liechtenstein, Russia, Mauritius e San Marino.
L’IPSOA ribadisce sul suo sito che l’imposta si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari, nonché alle operazioni ad alta frequenza. Responsabili del versamento della Tobin tax sono i soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni. Più precisamente, il pagamento deve essere effettuato dal soggetto che riceve direttamente dall’acquirente l’ordine dell’esecuzione.
Nel caso in cui intervengano nell’esecuzione dell’operazione soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta, questi si considerano presuntivamente e a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione.
In dettaglio, il provvedimento elenca gli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti: Australia; Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Corea del Sud; Danimarca; Estonia; Federazione russa; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; India; Irlanda; Islanda; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Malta; Mauritius; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica ceca; Romania; San Marino; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Stati Uniti d’America; Ungheria.
Ovviamente tutti gli altri Stati non hanno sottoscritto gli accordi relativi.
La Tobin tax non è dovuta quando gli oggetti della transazione finanziaria sono azioni di società con capitale inferiore a € 500 milioni, titoli di Stato, obbligazioni, quote di fondi comuni d’investimento, società Sicav.
Sono inoltre escluse come soggetti di Tobin tax le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sotto forma di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, per titoli sia già in circolazione sia di nuova emissione.
Ci sono poi i casi di esenzione dalla Tobin tax, come i trasferimenti mortis causa (successione), le donazioni, le operazioni del mercato primario, le conversioni di azioni di nuova emissione, le operazioni di pronti contro termine o di prestito titoli.
La Tobin tax deve essere pagata dagli acquirenti che eseguono una transazione finanziaria (ad es. trasferimento di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi). Sono invece tenute al pagamento entrambe le parti in caso di contratti derivati e altri valori mobiliari e chi opera ad alta frequenza, cioè con algoritmi che intervengono con un intervallo “non superiore a mezzo secondo”.
Paolo Brambilla