Figli maggiorenni disabili, spetta il mantenimento in caso di separazione
L'impegno quotidiano di cura e di assistenza investe entrambi i genitori, ma non si applica l'equiparazione per le norme sull'affidamento condiviso o esclusivo
Figli disabili maggiorenni, quando spetta il mantenimento in caso di separazione. Il punto con l'Avv. Benedetta Ducci
“Gentile Avvocato, mi chiamo Francesca, sono sposata con mio marito Luca da 20 anni e abbiamo una figlia di 23 anni di nome Lavina, con la sindrome di down. Io e mio marito non andiamo più d’accordo e pertanto abbiamo preso insieme la decisione di separarci. La mia paura più grande però, in quanto madre di una ragazza disabile, è quella che nostra figlia, portatrice di handicap, non venga tutelata dalla legge solo perché è maggiorenne. Temo infatti, che la decisione di separarci, possa danneggiarla, soprattutto perché, io da sola, per mancanza di adeguate disponibilità economiche, non posso assisterla e accudirla a tempo pieno. È quindi possibile che il padre possa esonerarsi dal mantenimento, dalla cura e dall’assistenza di Lavinia perché è maggiorenne?”
Chi parla della disabilità come normalità, forse non l’ha mai vissuta da vicino. Ipocrisia a parte, avere una persona disabile in casa comporta un insieme di problematiche legate, non solo alla maggiorazione di spese per la cura e l’assistenza, ma anche un maggior impiego di tempo e di energia. Per non parlare dell’impatto psicologico ed emotivo dei genitori che tutti i giorni devono affrontare nella propria quotidianità il disagio e le difficoltà di una figlia portatrice di handicap. Dal punto di vista giuridico il Codice civile, prevede espressamente l’estensione di tutte le disposizioni a favore dei figli minori, ai figli maggiorenni portatori di handicap. La ragione della disciplina è quella di mantenere vivo, anche dopo la frattura del rapporto coniugale, il principio di genitorialità condivisa nella cura, nell’assistenza, nell’accudimento e nel mantenimento non solo dei figli minorenni, ma anche dei figli maggiorenni disabili.
Tuttavia, la norma è stata interpretata in modo uniforme sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina, nel senso di escludere l’automatica equiparazione tra i figli minori e i figli maggiorenni disabili. Questo, perché finirebbe per produrre un effetto negativo nei confronti di quelle persone portatrici di disabilità soltanto fisica e non anche psichica e, di conseguenza, non del tutto privi di autonomia. La giurisprudenza, anche recente, ha chiarito che non tutte le disposizioni previste a favore dei figli minori sono, quindi, sistematicamente applicabili ai figli maggiorenni disabili. Questo, però, solo per quanto riguarda le norme sull’affidamento condiviso o esclusivo e non anche in tema di visite, cura, mantenimento e assegnazione della casa coniugale. Lo ha detto la Suprema Corte con ordinanza pubblicata il 30 gennaio 2023, con la quale ha respinto il ricorso di un padre che contestava l’estensione integrale delle disposizioni applicabili ai figli minori, relative al mantenimento, all’affidamento e al diritto alla frequentazione, anche al figlio maggiorenne portatore di handicap. Nel testo dell’ordinanza si legge, infatti, che l’interpretazione della disposizione dell’art. 337 septies del c.c. - norma che espressamente sancisce l’applicabilità integrale della disciplina a favore dei figli minori anche ai figli maggiorenni portatori di handicap - non deve essere letterale, ma deve tener conto dei principi generali del nostro ordinamento, in materia di tutela dei disabili e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Figli disabili maggiorenni, spetta il mantenimento in caso di separazione?
Per questo motivo, è esclusa l’applicazione indiscriminata di tutte le norme, anche per rispettare chi è solo parzialmente disabile. Quindi, la Corte di Cassazione, ha sancito il principio secondo il quale ai figli maggiorenni portatori di handicap, si applicano le disposizioni solo in materia di visite, di cura, di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale. Restano, invece, fuori e quindi non applicabili le norme sull’affidamento condiviso o esclusivo.
Quindi, per rispondere alla Sua domanda, cara Francesca, l’impegno quotidiano di cura e di assistenza di Lavinia, seppur maggiorenne, investe ciascuno di voi, poiché il diritto di visita del genitore non collocatario non è solo un diritto ma è soprattutto un dovere di partecipazione all’assistenza condivisa della figlia. È quindi potere e dovere dei genitori spartirsi, tra loro, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle esigenze primarie di vita, nonché contribuire a tutti i costi necessari per il mantenimento di Lavinia. Dunque, il padre di Lavinia dovrà dedicare tempo e denaro alla figlia, così come fa la madre. Anche per non commettere reato.
* dell'Avv. Benedetta Ducci - Studio Legale Bernardini de Pace