Requisiti Esperti indipendenti: il ministero risponde alle Ass. ADR-crisi-ANC

Parliamone

di Angelo Andriulo
Codice della Crisi
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Requisiti Esperti indipendenti: il Ministero risponde alle Associazioni ADR e Crisi e ANC

La legge 147 del 21 ottobre 21 (GU n.254 del 23-10-2021) ha convertito il DL 118 del 24/08/21. In prima battuta su Affaritaliani.it, sul blog "codice della crisi", è stato trattato l’argomento relativo alla nomina dell’esperto per il risanamento aziendale

La conversione del D.L. ha chiarito alcuni punti e meglio definito alcune procedure, tra cui quella relativa alle modalità di iscrizione da parte degli aspiranti negoziatori nell’elenco dei “professionisti esperti”.

Relativamente all’elenco degli esperti negoziatori, l’art. 3 del citato D. L. convertito dispone:

  • comma 3: “Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5: un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;”
  • comma 4: “all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
  • comma 5: La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. 

 

 

Come è costume consolidato, dopo la disposizione legislativa vengono emesse circolari, chiarimenti ecc. che, anziché portare chiarezza, alcune volte ne complicano la interpretazione, e, addirittura, modificano arbitrariamente il contenuto della norma medesima. Ciò è accaduto, a mio avviso, nell’emanazione delle linee guida per la determinazione dei requisiti degli Esperti indipendenti iscritti agli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili e all’Ordine degli Avvocati.

Ad onor del vero, anche molti altri Colleghi, e non solo, sono dello stesso avviso e per questo ho voluto riportare a chi legge il pensiero del Dr. Antonino Trommino, Commercialista in Siracusa, nonché Presidente dell’Associazione ADR e Crisi Commercialisti & Avvocati al quale, dopo averlo ringraziato per la disponibilità, ho chiesto di fornirci la Sua opinione.

Accogliendo l’invito e ringraziando Affaritaliani.it blog "Codice della crisi" per l’opportunità di far conoscere la delicata situazione venutasi a creare ha espresso quanto segue: con Nota del 10/01/2022 ADR e CRISI Commercialisti & Avocati ed ANC avevano trasmesso le proprie osservazioni critiche in ordine al contenuto della Circolare 29/12/2021 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto le Linee di Indirizzo agli Ordini Professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3 D.L. 24/8/2021 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/10/2021 n. 147) .

In detta Nota venivano evidenziate diverse criticità in riferimento alla non del tutto corretta e restrittiva individuazione dei requisiti dei commercialisti necessari per l’iscrizione nell’elenco degli Esperti prevista dalla norma sopra richiamata. Una rivisitazione degli orientamenti espressi nella Circolare Ministeriale in commento avrebbe consentito, pur in assenza di una espressa previsione della norma ( modificata a scapito della categoria dei commercialisti in sede di conversione in Legge) e di un successivo intervento normativo “riparatore” ( adesso più che mai ritenuto necessario), di ampliare la platea degli aspiranti Esperti, per consentire loro, in particolar modo ai Giovani, di accedere all’Elenco senza necessità di possedere quegli incarichi professionali “indicativi ( a dire del Ministero) delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa”  elencati nei punti da  1) a 7) della predetta Circolare.

Ebbene, il Ministero, con risposta del 23/02/2022, inviata per conoscenza anche a tutti gli altri Enti interessati alla normativa (escluso Consulenti del Lavoro) conferma il proprio orientamento, suscitando, per l’ennesima volta, non poche perplessità per le quali, su alcuni aspetti, si ritiene proficuo, qui di seguito evidenziare:

  1. viene confermata la sussistenza del requisito per l’iscrizione nell’Elenco da parte del professionista che possa dimostrare di essere stato nominato gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012 e non di altre imprese (commerciali e/o  artigiane e/o industriali); ciò sulla base di una  mera presunzione del Ministero secondo la quale le imprese agricole hanno caratteristiche del tutto peculiari e che “possono essere” di grandi dimensioni diversamente dalle imprese commerciali che accedono ordinariamente alle procedure di sovraindebitamento; orbene, le aziende agricole che accedono alle procedure di sovraindebitamento, al contrario di quanto sostenuto dal Ministero, sono normalmente di piccole dimensioni ed il più delle volte determinano il proprio   reddito ( anche per opzione) secondo le risultanze catastali e non da Bilancio; quelle di grandi dimensioni, a cui fa riferimento il Ministero, appartengono alle imprese operanti come cooperative agricole che raramente accedono alla procedura (per isolati casi di Liquidazione del Patrimonio) essendo, in caso di insolvenza, soggette normalmente alle procedure di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento; in sostanza il Ministero ha ristretto immotivatamente  l’ambito applicativo dei requisiti sulla base di mere presunzioni e non su dati di fatto, non conoscendo quante aziende agricole di grandi dimensioni hanno avuto realmente accesso alle procedure di sovraindebitamento con la nomina di un Gestore. 
  2. Con il commento all’incarico di cui al n.5 della Circolare del 29/12/2021 (advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche  fiscali, per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione delle imprese in crisi”), per il quale le Associazioni avevano suggerito l’eliminazione della congiunzione “e” per sgombrare il campo ad una interpretazione restrittiva che lasciava intendere che l’incarico dovesse essere svolto congiuntamente per le due aree fiscale e previdenziale, si è appreso che per “ problematiche fiscali” devono intendersi la soluzione anche di quelle previdenziali,  ritenendo il Ministero che le citate “problematiche fiscali” siano una espressione atecnica e generica comprensiva delle une e delle altre. Peccato che di espressioni atecniche e generiche non ne esistono né nella L.F. ( art.182-ter) e nè nel nuovo CCII ( art.88) ove il richiamo a tributi e contributi è espressamente indicato come trattamento dei  crediti tributari e contributivi, non facendosi, ormai da tempo, riferimento alla sola “transazione fiscale”.
  3. In ordine agli incarichi di cui al punto 7 relativi alle attività  di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, il  Ministero continua ad errare ritenendolo un requisito applicabile ai commercialisti e agli avvocati quando, invece, come puntualmente indicato nell’ultimo periodo del comma 3, dell’art.3, del D.L. 118/21, esso trova esclusivamente  applicazione ai soggetti non iscritti in Albi professionali che documentano le superiori funzioni in procedure omologate per le quali le imprese interessate non siano state successivamente poste in fallimento. Non c’è dubbio che queste attività con gli esiti indicati dalla norma ( omologa e non successivo fallimento o conclamata insolvenza) possano essere state svolte anche da commercialisti e avvocati, ma il richiamo al punto 7 nella Circolare del 29/12/2021 esclusivamente indirizzata ai Consigli Nazionali delle rispettive categorie è da ritenersi assolutamente fuorviante per gli Ordini territoriali, chiamati a valutare le ammissioni nell’elenco degli Esperti, giacchè la condizione di omologa delle procedure svolte da commercialisti advisor non è richiesta.
  4. Sulla ribadita ferma posizione del Ministero nell’escludere i curatori fallimentari (come anche gli amministratori giudiziari) dal novero degli incarichi utili a dimostrare l’idoneità a rivestire la figura di Esperto, non necessitano ulteriore commenti, richiamando le motivazioni di ADR e ANC contenute nella citata Nota del 10/01/2022 e largamente condivise dell’ampia platea dei professionisti interessati.

In conclusione, nonostante i suggerimenti forniti e le ulteriori criticità sopra rappresentate, il Ministero ritiene ribadire in toto le proprie linee di indirizzo sull’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata.

Ma al di là di una comprensibile fermezza nel ritenere non modificabili le linee guida del dicembre scorso dettata dall’autorevole ruolo che riveste la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero, ciò che non è comprensibile è l’atteggiamento dei Consigli Nazionali dei Commercialisti e degli Avvocati che con il loro silenzio assordante manifestano palesemente il proprio disinteresse alla problematica sollevata a scapito di tanti iscritti che attendono, a ridosso della scadenza ultima di maggio c.a. per l’inserimento nel primo Elenco, risposte più rassicuranti per l’iscrizione, dopo aver sostenuto, con grande sacrificio, un corso di ben 55 ore.

Si precisa, infatti, che taluni requisiti richiesti per l’accesso nell’Elenco degli Esperti come quelli degli incarichi in procedure concorsuali nel numero non inferiore a due previsti nella predetta Circolare del 29/12/2021, non trovano alcun riscontro nel testo normativo del D.L. 118/2021 ma sono frutto di interpretazioni del Ministero della Giustizia contenute nel citato documento di prassi che il Tar della Campania, con una recentissima ordinanza cautelare conseguente ad una istanza di un commercialista, ha già ritenuto inapplicabile proprio in ordine alla dimostrazione del duplice incarico per quei professionisti che hanno proposto la domanda anteriormente al 29/12/2021. Peraltro, la stessa Camera di Commercio di Napoli, prima dell’emanazione della Circolare Ministeriale in commento, aveva regolarmente iscritto nell’ Elenco degli Esperti i professionisti richiedenti privi del doppio incarico.

In sostanza si sono già generate delle disparità di trattamento nell’accesso agli Elenchi, per il fatto che alcuni Ordini territoriali, a cui è demandato il compito di valutare e accettare le domande degli interessati da inoltrarle alla Camera di Commercio Competente, nell’incertezza dei comportamenti da tenere per effetto dei requisiti troppo restrittivi, hanno atteso per settimane prima di disporne l’invio all’Ente camerale.

In conclusione, il non voler prendere una posizione più favorevole ai propri iscritti da parte dei Consigli Nazionali dei Commercialisti e degli Avvocati, intervenendo come hanno fatto nei confronti del Ministero le Associazioni ADR e Crisi e ANC, lascerà il campo ad ulteriori contenziosi da parte dei professionisti aspiranti Esperti, che vedranno negarsi l’accesso all’Elenco sulla base di una Circolare Ministeriale recepita acriticamente in toto dai predetti Consigli Nazionali.>>

C O N C L U S I O N E

Ritengo che ogni ulteriore commento sia inutile. Concordo con l’azione intrapresa e sollecito i Consigli nazionali a far sentire la loro voce al fine di meglio tutelare i professionisti aspiranti Esperti iscritti ai rispettivi Ordini, anche attraverso la modifica ai propri Regolamenti emanati per le attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti. Sarebbe opportuno che anche gli Ordini provinciali, unanimemente, essendo più vicini alla base, facessero sentire la propria voce.

Potete mandare i Vostri quesiti a:

info@mondocrisidimpresa.it