Codice della Crisi

nomina dell'esperto per il risanamento aziendale

Angelo Andriulo

parliamone

Nomina dell’esperto per il risanamento della crisi aziendale

Il D. L. 24 agosto 2021, n. 118 “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale ….” (GU n.202 del 24-8-2021) ha spostato l’entrata in vigore del “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” al 16 maggio 2022 salvo gli articoli che sono già entrati in vigore dallo scorso 16 marzo 2019 tra cui “la responsabilità personale degli amministratori e la modifica all’art. 2086 del codice civile che istituisce l’obbligo per gli imprenditori che operino in forma collettiva alla istituzione di un <<adeguato>> assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.

L’art. 2 del citato DL riguarda “la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa” e dispone che “L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.”

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Il comma 3 dell’art. 3 disciplina le modalità di formazione dell’elenco degli esperti:

“Presso la camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.”

Ai requisiti indicati, l’scrizione è anche subordinata al possesso della specifica formazione prevista da un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di prossima emanazione (comma 4 art. 3).

Le modalità di iscrizione all’elenco sono regolate dal “5° comma dell’art. 3”:

“La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del  capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il curriculum vitae contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione  dell'istanza di  iscrizione, ai  sensi dell'articolo 6 del  regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9.”

C O N C L U S I O N I

La nomina dell’esperto per il risanamento della crisi aziendale costituisce una grande opportunità di lavoro per tutti i professionisti che ho innanzi citato.

Ho più volte evidenziato nei miei articoli che il codice della crisi oltre alle disposizioni legislative, a mio parere, contiene un grande spirito di cambiamento nella “gestione aziendale”.

Per meglio esprimere il concetto voglio usare una metafora:

“non si può guidare una vettura senza conoscere almeno i segnali stradali, altrimenti l’incidente è dietro l’angolo.”

Parimenti, non si può amministrare un’azienda senza conoscere gli elementi basilari che la compongono e gestirne le dinamiche.

In oltre quaranta anni di attività ho sentito innumerevoli volte “pensa a tutto il mio commercialista”.

Di fronte a simili situazioni il crac è appeso allo stesso filo della spada di Damocle.

Per completezza di discorso, ritengo doveroso suggerire di aspettare la conversione in legge onde verificare se il testo del decreto legge in analisi subirà variazioni.

Vi terrò informati.

Potete inviare i Vostri quesiti a:

angelo@andriuloweb.it