Naspi anche per i papà dimessi, pure senza preavviso, in periodo tutelato
È stato esteso ai padri il divieto di licenziamento, durante la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo fino a 1 anno di età del figlio
I padri hanno diritto alla Naspi sia che fruiscano del congedo di paternità sia che si dimettano entro l'anno di nascita del figlio, senza preavviso
L’INPS, con la circolare 32/2023 dello scorso 20 marzo, ha riconosciuto che hanno diritto ad accedere alla Naspi i padri che fruiscono del congedo di paternità e si dimettono volontariamente entro l'anno di nascita del figlio, precisando che non sono tenuti al preavviso.
Esteso ai padri il divieto di licenziamento già esistente per le madri
Inoltre, è stato esteso anche ai padri il divieto di licenziamento, già esistente per le madri, durante la fruizione del congedo obbligatorio e alternativo fino al compimento di un anno di età del figlio.
Quindi, qualora un padre abbia fruito di uno dei due congedi, obbligatorio e/o facoltativo, e si dimetta durante il divieto di licenziamento, ha diritto alla Naspi, sempre che ricorrano gli altri requisiti di legge.
Se l'accesso alla Naspi era stato negato, i padri possono presentare domanda di riesame all'Inps
L’Inps precisa che i lavoratori padri che si trovino in queste condizioni e hanno ricevuto un diniego di accesso alla Naspi dall'Inps, potranno presentare la domanda di riesame alla stessa INPS.
È opportuno ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022 al testo unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001), è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), da utilizzare anche in via non continuativa ma non frazionabili ad ore, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.