Assegno unico, aumenti in arrivo con l'Isee. Ecco le novità della Manovra

Nell'erogazione del contributo, è prevista una quota variabile progressiva e gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati in alcuni casi

di Redazione Economia
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Manovra, i titoli di Stato fuori dall'Isee: aumenta l'importo dell'Assegno unico

Secondo la nuova Manovra, i Btp, i libretti e i buoni postali restano fuori dal calcolo dell’Indicatore della situazione economica familiare (Isee) fino ad un importo massimo di 50 mila euro.  L'esclusione di tutti i tipi di titoli di Stato determinerà di conseguenza un "aumento" delle prestazioni  legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'Isee» per coloro che li detengono. Per questo, - riporta Il messaggero - rispetto al passato, si "abbasserebbe" la quota totale Isee per l'abbassamento della parte patrimoniale con l'effetto di una crescita del contributo richiesto.

Tuttavia la Relazione tecnica alla Manovra spiega come gli effetti veri e propri ricadranno sopratutto sull'assegno unico: «Considerata la l'universalità della prestazione e la granularità delle classi Isee (vedi ultima scheda del presente articolo, ndr) cui corrispondono livelli di prestazioni diverse» l'esclusione degli investimenti dal computo «ha un peso irrilevante per i valori di Isee bassi, che cresce al crescere dell'Isee». Le stime? «Risulta mediamente quasi dello 0,7% con una incidenza media della prestazione dello 0,23%».

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Assegno unico, a chi spetta

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni.

  • Per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia Isee. L’importo commisurato al valore dell’Isee è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per i quali l’Isee sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

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Gli scaglioni Isee che determinano l'importo dell'assegno sono molto "fitti". Ecco i primi dieci, giusto per esempio.

  • fino a 16.215,00 (189,2 euro)
  • da 16.215,01 a 16.323,10 (188,6 euro)
  • da 16.323,11 a 16.431,20 (188,1 euro)
  • da 16.431,21 a 16.539,30 (187,6 euro)
  • da 16.539,31 a 16.647,40 (187,0 euro)
  • da 16.647,41 a 16.755,50 (186,5 euro)
  • da 16.755,51 a 16.863,60 (185,9 euro)
  • da 16.863,61 a 16.971,70 (185,4 euro)
  • da 16.971,71 a 17.079,80 (184,9 euro)
  • da 17.079,81 a 17.187,90 (184,3 euro)

In particolare, è prevista una quota variabile progressiva (da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro).

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:

  • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • figli affetti da disabilità;
  • figli di età inferiore a un anno;
  • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 43.240 euro;
  • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.