L'arbitrato Bancario e Finanziario e delle Controversie Finanziarie

Intervista all'avvocato Nicola Ferraro sulle caratteristiche di due organi di risoluzione delle controversie, alternativi rispetto all’autorità giudiziaria

Di Mario Rossi
Economia

Che cosa sono l'Arbitrato Bancario e Finanziario e l'Arbitrato delle Controversie Finanziarie

L'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e l'Arbitrato per le Controversie Finanziarie (ACF) sono due organi di risoluzione delle controversie, alternativi rispetto all’autorità giudiziaria, chiamati a operare in ambiti di competenza distinti. Approfondiamo i loro compiti, competenze e materie di interesse con l’Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale.

Avvocato Ferraro, può spiegarci cosa sono l’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitrato per le Controversie Finanziarie (ACF)?

Entrambi sono stati istituiti per ridurre il carico giudiziario avanti alla magistratura ordinaria. I risparmiatori, prima di iniziare una causa avanti al giudice civile, a seconda della problematica, devono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Può fornirci qualche dettaglio in più sull’Arbitrato Bancario Finanziario?

L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è stato introdotto nel 2009 da Banca d’Italia. A esso si possono rivolgere i risparmiatori per questioni che interessano operazioni e servizi bancari e finanziari quali carte di credito, servizi bancomat, mutui, segnalazioni alla Centrale dei Rischi in essere nei confronti di istituto di credito, Poste Italiane s.p.a. limitatamente all'attività di bancoposta, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari iscritti in appositi albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.
Se con il ricorso si chiede il pagamento di somme di denaro queste non possono superare il limite di Euro 200 mila. Non ci sono, invece, limiti di importo se la richiesta attiene solamente all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà quali ad esempio la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo.

Come si ricorre all’Arbitrato Bancario Finanziario e quali sono i punti di forza di questa procedura?

La domanda si propone con ricorso via web sul sito internet dell’ABF. Il procedimento è snello, non è necessario farsi assistere da un avocato e si basa esclusivamente sulla prova documentale. E’ inammissibile la prova testimoniale e il ricorso alla consulenza tecnica. Se l’intermediario non rientra nelle categorie indicate oppure ha perso la qualifica di intermediario l’ABF non può esaminare il ricorso, che viene dichiarato inammissibile. Per questo motivo, al fine di consentirne la verifica, nel sito internet dell’ente sono riportati gli albi e gli elenchi delle banche e degli intermediari.
L’intermediario ha un dovere di collaborazione ed è tenuto a fornire, nel corso della procedura, la documentazione aggiuntiva richiesta dall’Arbitro. Anche se l’obbligo di cooperazione dell’intermediario va interpretato nel senso di consentire all’Arbitro di giungere velocemente a una decisione nel merito, ma non in quello di una inversione dell’onere probatorio: all’intermediario non può essere richiesto di produrre quello che compete al risparmiatore produrre per dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata.
Nelle sue decisioni l’Arbitro è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Anche se non mancano decisioni assunte in contrapposizione con quelle della giurisprudenza di legittimità.

In sostanza, l’Arbitro Bancario Finanziario si sostituisce al Giudice?

Non è proprio così, le decisioni dell’Arbitro non sono in grado di incidere direttamente suoi diritti soggettivi della parte. In sostanza all’intermediario non può essere imposto di adeguarsi alla decisione resa. Tuttavia, a detto risultato si perviene per via indiretta rendendo pubblica la circostanza che l’intermediario, che è risultato soccombente, non si è uniformato alla decisione oppure lo ha fatto ma in ritardo. Il che incide sul riscontro, in termini di affidabilità, che un intermediario può avere sui risparmiatori.
Inoltre, le parti che non si ritengano soddisfatte dalla decisione resa possono sempre investire l’autorità giudiziaria della medesima questione.

Come è composto l’ABF e dove ha sede?

Come è composto l’ABF e dove ha sede?

L’Arbitrato Bancario Finanziario è attivo su tutto il territorio nazionale nel quale opera in sette sedi (collegi): Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.
L’Organo decidente di ogni Collegio è composto da cinque membri che possiedono requisiti di professionalità, esperienza, integrità e indipendenza. La Banca d’Italia sceglie il Presidente e due membri. Gli altri 2 membri sono scelti dalle associazioni degli intermediari e da quelle che rappresentano i clienti.

Cosa ci può dire, invece, dell’Arbitrato per le Controversie Finanziarie?

L’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) è stato istituito dalla Consob nel 2017. E’ competente per problematiche tra risparmiatori banche e intermediari per questioni che riguardano la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza degli intermediari nella prestazione dei servizi e attività di investimento, come la negoziazione o il collocamento titoli, l’equity crowfunding, la consulenza in materia di investimenti, la gestione di patrimoni, prodotti di investimento assicurativi, etc. Ove vengano avanzate richieste di pagamento di somme di denaro, la competenza dell’Arbitro si arresta a Euro 500 mila. Non possono essere proposte richieste di pagamento superiori.
Anche nel caso dell’ACF la procedura è snella: il ricorso si presenta online sul sito internet dell’ACF. La procedura è veloce e non preclude il diritto dell’investitore di rivolgersi all’autorità giudiziaria. In caso di mancata o tardiva esecuzione della decisione assunta, la circostanza viene resa pubblica.

Chi può ricorrere all’ACF, e con quali modalità? 

Possono rivolgersi all’ACF gli investitori “retail” (risparmiatori privati, società, imprese, enti) diversi da quelli professionali. Controparti sono gli intermediari (banche, Sim, gestori di fondi comuni di investimento, gestori di siti di crowdfunding, consulenti finanziari, Poste Italiane s.p.a., imprese di assicurazione per quanto attiene all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari).
Prima di avviare la procedura, l’investitore deve presentare reclamo all’intermediario. Ottenuta una risposta insoddisfacente o nessuna risposta, nei 60 giorni successivi al reclamo si può rivolgere all’ACF. Gli intermediari non italiani ma comunitari, che vogliano avvalersi di questo strumento, possono farlo solo se in possesso di una succursale in Italia. Quelli extracomunitari necessitano di autorizzazione a operare in Italia.

Come è composto l’ACF?

L’ACF si compone di un solo Collegio composto dal Presidente e da 4 membri. La Consob individua e nomina il Presidente e due membri, mentre l’associazione dei consumatori e l’associazione degli intermediari scelgono gli altri due membri.

Avvocato Ferraro quali sono i vantaggi per un risparmiatore nel rivolgersi all’ACF o all’ABF?

A prescindere dal fatto che, se si vuole introdurre un giudizio avanti all’autorità giudiziaria, il ricorso all’ACF o all’ABF è, a seconda delle questioni trattate, condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, per entrambi la procedura: permette agli investitori di avere una decisione gratuita e in tempi brevi; si svolge tramite i portali web dei due istituti, può essere proposta mediante moduli standard e non richiede alcun obbligo di assistenza legale; garantisce indipendenza di giudizio e imparzialità e, nel caso in cui l’investitore non si ritenga soddisfatto della decisione adottata, può sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Elementi questi che, ad esempio, hanno contribuito a confermare il trend di crescita dei ricorsi all’ACF. In base alla relazione annuale 2021 dell’organismo, consultabile sul sito internet, nel primo quinquennio di attività (2017-2021) sono stati presenti circa 8.600 ricorsi e ne sono stati conclusi circa 7.300. Nel solo 2021 la percentuale di accoglimento è stata del 69% e sono stati riconosciuti risarcimenti per Euro 39,2 milioni.

Le controversie introdotte all’ACF attengono in particolar modo alla carenza di informativa riguardo caratteristiche e condizioni degli investimenti proposti. Un altro elemento rilevante che emerge dalla relazione 2021 e che vale la pena mettere in evidenza è che, ancorché non sia richiesta l’assistenza legale, l’83% dei risparmiatori si è avvalso di un avvocato. Evidentemente proprio per la specificità delle questioni trattate che ha indotto a far sì che la domanda venga redatta da un professionista competente nel ramo. Invece, è ancora molto esiguo l’apporto delle associazioni dei consumatori.
 

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