Pensioni e Naspi ai condannati: ora possono chiedere gli arretrati d'indennità
I condannati per terrorismo e mafia, che scontano una pena diversa dal carcere, hanno diritto a riottenere l'indennità di disoccupazione e la pensione sociale
Inps, pensione e Naspi ai condannati per mafia e terrorismo
I condannati con sentenza passata in giudicato per terrorismo e mafia che scontano una pena alternativa al carcere, ovvero arresti domiciliari e servizi sociali hanno diritto di presentare la domanda all'Inps, per riottenere l'indennità di disoccupazione Naspi, l'assegno sociale e la pensione sociale e per gli invalidi civili, con gli arretrati dalla data della revoca della prestazione, e per i periodi nei quali non scontavano la pena in carcere.
Lo si legge in un messaggio diffuso dall'Inps che applica la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge 92 del 2012 che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo. Risale allo scorso 2 luglio il deposito della sentenza numero 137 della Consulta, relatore Giuliano Amato, poi presidente dal 29 gennaio 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell'articolo 2 della legge 92 del 2012 in materia di riforma del mercato del lavoro.
Secondo i giudici, contrastava con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. E' stato ritenuto irragionevole, che lo Stato valutasse un soggetto meritevole di accedere a tale modalita' di detenzione e lo privasse dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Il comma 58 prevedeva che con la sentenza di condanna per i reati più gravi - quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo - il giudice disponesse la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Il comma 61 stabiliva che tale revoca, con effetto non retroattivo, fosse disposta dall'ente erogatore nei confronti dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato all'entrata in vigore della legge 92 del 2012.