Pignoramenti, che cosa cambia: nuove modalità recupero coattivo dal 2025
Nuovi pignoramenti
Un incremento di gettito di 243,1 milioni nel 2025 e 486,29 nel 2026. Come scrive il Messaggero è la stima prudenziale della relazione tecnica alla manovra sulla riscossione da esecuzioni immobiliari con le modifiche contenute nella Legge di bilancio.
Si ipotizza prudenzialmente che le attuali modalità di recupero coattivo saranno «completamente sostituite dalle nuove nel secondo semestre del 2025».
Nuovi pignoramenti, le stime
La relazione stima un incremento di gettito derivante dalle nuove norme di 347,30 milioni nel 2025 e 694,70 nel 2026. Ma considerato che la norma demanda «le soluzioni tecniche» ad uno o più decreti ministeriali, riduce «prudenzialmente del 30% la stima».
Che cosa cambia
Le nuove norme, si legge nella relazione illustrativa, mirano a «semplificare, razionalizzare e potenziare l'attività di riscossione», con il ricorso a «forme di cooperazione applicativa e informatica sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni necessari al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti».
A parità di numero di azioni di recupero, si puntualizza, «sarà garantito un maggior numero di quelle andate a buon fine e, allo stesso tempo, sarà possibile ridurre i casi in cui il debitore viene inutilmente raggiunto da procedure prive sin dall'origine di aspettativa di riscossione alcuna». In base alle tabelle contenute nella relazione tecnica, il gettito dalla riscossione da esecuzione mobiliare a legislazione vigente è pari a 570,70 milioni annui.
Le novità realtive al recupero coattivo sono inserite all'articolo 23 della legge di bilancio, quella relativa a misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti.
In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».