Caso Enpam, la controreplica di Dallocchio: "Non ho mai generato perdite"
L'ex componente del consiglio dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici assolto dalla Corte dei Conti risponde alle contestazioni dell'ente
Caso Enpam, la controreplica di Dallocchio: "Non ho mai generato perdite"
Il caso Enpam continua a fare discutere: il 14 marzo Affaritaliani.it Milano ha potuto pubblicare la sentenza con la quale la Corte dei Conti ha assolto Maurizio Dallocchio, ex membro del cda dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici. Al professore di finanza aziendale dell'università Bocconi di Milano era stata contestata una perdita di 65 milioni di euro legata ad investimenti su titoli CDO, ovvero Collateralized Debt Obligation. Tesi confutata sia nel processo penale che, più recentemente, dalla Corte dei Conti.
Ma la ricostruzione dei fatti era stata contestata da Enpam, la cui nota abbiamo pubblicato contestualmente alla sentenza della Corte dei Conti. Ora giunge da Dallocchio una controreplica alle dichiarazioni dell'Ente.
Enpam, la controreplica di Dallocchio all'ente
Ecco le parole del professore
Caro Direttore,
Con riferimento al vostro recente articolo che mi riguarda, ho avuto modo di leggere la “Rettifica dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri”, che il suo Giornale ha pubblicato con correttezza e trasparenza, proprio subito dopo l’articolo citato.
La “rettifica” dell’Ente è oggettivamente imprecisa, a tratti fantasiosa e colma di false ricostruzioni, tanto che ho avvertito la necessità di rompere un silenzio durato undici anni e segnato unicamente dalle mie ripetute sentenze di proscioglimento.Enpam asserisce anzitutto che “… nei primi due gradi sono state accertate le responsabilità di Dallocchio e Zongoli per i reati commessi ai danni della Fondazione, ancorchè non perseguibili per avvenuta prescrizione”. Si tratta di una affermazione falsa, gravemente denigratoria e priva di fondamento: in entrambi i gradi di giudizio non si è accertata alcuna responsabilità mia o del Dottor Zongoli; si è invece riscontrata la prescrizione e non si è ritenuto di esprimere un giudizio nel merito, proprio perché l’asserito reato era in ogni caso – appunto – prescritto.
Merita una nota il fatto che “i danni” in questione, che non esistono come ha definitivamente stabilito la Corte dei Conti, non sarebbero stati generati per ottenere un vantaggio economico personale: in nessuna sede infatti vi è mai stata una accusa di pagamenti indebiti di qualsiasi natura.
L’accusa fu invece di aver fatto assumere all’Ente un rischio eccessivo per le finalità istituzionali dello stesso, promuovendo l’acquisto di obbligazioni, tecnicamente denominate CDO. Accusa smentita dai fatti e dalla sentenza della Corte dei Conti. Quest’ultima, autorevolmente e definitivamente riporta: “… l’investimento in titoli CDO si sostanziava, invero, in un investimento in obbligazioni con rimborso del capitale alla scadenza, garantito da una pluralità di emittenti in funzione di un rating assai elevato (AA + e AAA), cui andava ad aggiungersi un rendimento annuo…” e inoltre “… la documentazione versata agli atti di giudizio compresa quella proveniente dalla stessa Fondazione ENPAM…. conferma in modo inequivocabile ed incontestato, che i titoli strutturati di cui è causa, al momento della loro scadenza (quasi tutti l’anno 2016), non solo non hanno prodotto perdite, ma hanno addirittura generato rendimenti positivi”. A queste considerazioni la Corte dei Conti soggiunge: “risulta dimostrato che se Enpam avesse tenuto gli stessi fino alla loro naturale scadenza, non solo avrebbe guadagnato 6,1 milioni di euro, ma avrebbe anche incassato le cedole annuali per un importo complessivo di 30,3 milioni di euro”.
E’ poi completamente falso il fatto che “la ristrutturazione dei CDO Enpam fu promossa da Dallocchio”. Essa venne proposta da consulenti esterni all’Ente e interamente gestita, fin dall’inizio, dalla struttura interna dell’Ente. Io non ebbi in nessun momento alcun ruolo attivo nella ristrutturazione dei titoli in questione, che proseguì per anni dopo la mia uscita dal Consiglio di Amministrazione.
In estrema sintesi e per una chiara visione dei lettori: il Consiglio Enpam nel quale sedevo io (e cioè fino alla prima metà del 2010) non ha mai generato perdite monetarie in relazione ai titoli nei quali ha investito. Ciò nonostante nel 2008 sia esplosa la più grande crisi finanziaria di tutti i tempi e molte casse previdenziali (italiane e internazionali) abbiano maturato ingenti perdite.
Leggo infine nella “relazione al bilancio di previsione 2023” dell’Ente, nella colonna “Preconsuntivo 2022” che nell’anno in questione, con riferimento alla gestione Finanziaria, gli “Oneri (di cui circa euro 206 Milioni per perdite da negoziazione titoli)” ammonterebbero a quasi 262 milioni di euro. Inoltre alla voce “Minus/plus da valutaz” (ovvero perdite da valutazione dei titoli n.d.r.) si registrerebbe un valore negativo non lontano da 1,5 miliardi di euro. Ora, è certamente vero che il 2022 è stato un anno complesso per i mercati finanziari, ma certamente nulla a che vedere con il disastro del 2008 e degli anni seguenti.
Ho dedicato la mia competenza ed esperienza di professore universitario per anni ad Enpam, nella piena consapevolezza della crucialità dell’Ente di previdenza per una categoria - quella dei Medici e degli Odontoiatri – così importante per le vite di noi tutti e nei confronti della quale ho sempre avvertito un profondo senso di riconoscenza. Questa mia generosa disponibilità ha comportato per me undici anni davvero difficili.
La rettifica di Fondazione Enpam
Su Dallocchio il giudice penale non si è limitato alla prescrizione
Relativamente a quanto scritto dal prof. Maurizio Dallocchio si sottolinea che la Corte d’appello di Roma, confermando in pieno il giudicato di primo grado, ha ritenuto che “nel caso di specie si è configurata una ipotesi di truffa contrattuale (continuata)”.
Nella sentenza n. 4701/2022, la quarta sezione penale ha specificato che i motivi d’appello presentati dagli imputati Dallocchio e Zongoli fossero “infondati, non sussistendo i presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento nel merito”.
Questo poiché sono “emersi plurimi elementi di riscontro della ipotesi accusatoria, puntualmente evidenziati dal giudice di prime cure”. Peraltro il prof. Dallocchio, come suo diritto, ha deciso di non avvalersi della rinuncia alla prescrizione.