RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Dal primo settembre il reddito di cittadinanza diventa Mia. Il testo integrale del decreto

Di Alberto Maggi
Politica

Rdc diventa Mia: i dodici articoli in esclusiva. Anteprima di Affari 


"È istituita, a decorrere dal 1° settembre 2023, la Misura per l’Inclusione Attiva, di seguito denominata «MIA», quale misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale.
2. La MIA è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzata all’affrancamento dalla condizione di povertà e all’effettivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro".

Recita così il primo articolo della Misura per l’inclusione attiva, la famigerata Mia, con la quale il governo intende sostituire dal primo settembre il reddito di cittadinanza. Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la bozza del provvedimento alla quale sta lavorando l'esecutivo.

IL TESTO DELLA BOZZA DELLA MIA (pdf)

 

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA

Articolo 1

 

 

Misura per linclusione attiva

 

  1. È istituita, a decorrere dal 1° settembre 2023, la Misura per l’Inclusione Attiva, di seguito denominata «MIA», quale misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale.

  2. La MIA è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzata all’affrancamento dalla condizione di povertà e all’effettivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

 

Articolo 2 Beneficiari

 

  1. La MIA è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne o con almeno sessant’anni di età.

  2. La MIA è, altresì, riconosciuta, nella misura ridotta di cui all’articolo 3, comma 3, al nucleo familiare, anche monocomponente nei limiti di cui al comma 6, lettera c), al cui interno non vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

  3. I nuclei familiari di cui ai precedenti commi devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  4. con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

  5. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

  6. al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

  7. residente in Italia;

  8. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  9. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (inps);

  10. un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (INPS), sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE (INPS), da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di MIA, di Reddito di Cittadinanza ovvero di misure regionali di contrasto alla povertà;

  11. un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000 (verifica con INPS), non superiore ad euro 30.000;

  12. un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000

    per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

  13. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  14. nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  15. nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;

  16. per il richiedente della MIA, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.

  17. Non ha diritto alla MIA il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

  18. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), n. 2), è pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico e universale come istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, fino a un massimo di 2,1 ed ulteriormente elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. I componenti minorenni o maggiorenni che usufruiscono dell’assegno unico e universale non sono conteggiati nella scala di equivalenza e, per ciascuno di essi, è riconosciuto un importo mensile della MIA in misura fissa, pari ad euro

    50. Non sono conteggiati, altresì, nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.

  19. Ai fini della MIA, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ferme restando le seguenti disposizioni:

  20. i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

  21. i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

  22. il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e non ha figli.

  23. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 3, lett. b), punto 2, non rilevano:

  24. le erogazioni relative all’assegno unico e universale;

  25. le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

  26. le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico della MIA, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;

  27. le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico della MIA;

  28. le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

  29. le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

  30. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

  31. La MIA è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini

    del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

  32. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a sei mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

  33. Articolo 3 Beneficio economico

     

    1. Il beneficio economico della MIA, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5.

    2. Per i nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età, il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

    3. Per i nuclei familiari al cui interno non vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età, il beneficio è riconosciuto nella misura ridotta del venticinque per cento e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Decorsi i dodici mesi, previa sospensione di un mese, il beneficio può essere rinnovato per un periodo ulteriore di sei mesi. Decorsi diciotto mesi dalla cessazione del rinnovo di sei mesi, può essere presentata una nuova domanda.

    4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

    5. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

    6. A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE, del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

    7. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della MIA, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

    8. L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della MIA, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Il reddito

      è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni della MIA per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e concorre per la parte eccedente il limite di

      3.000 euro lordi annui.

    9. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a tre mesi, la compatibilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

    10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario della MIA di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

    11. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione della MIA, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 7 e 8.

    12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

    Articolo 4

    Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

    1. La MIA è richiesta all’INPS con modalità telematiche. L’INPS, effettuati i controlli di competenza in ordine al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo della MIA, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, come regolato nella piattaforma di cui all’articolo 5.

    2. La MIA decorre dalla sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, fermo restando che l’erogazione del beneficio è condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici.

    3. Sulla base delle informazioni disponibili relative alle caratteristiche del nucleo familiare e dei suoi componenti, il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego, per i componenti in età attiva, ovvero al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei nuclei familiari con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. Vengono inviati ai servizi sociali del comune di residenza i nuclei all’interno dei quali vi sia almeno un componente con disabilità o un minorenne o una persona con almeno sessant’anni di età.

    4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari della MIA devono essere convocati per il primo appuntamento presso il centro per l’impiego o presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso.

    5. Se il beneficiario della MIA viene indirizzato ai servizi sociali, viene effettuata una valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.

    6. Se il beneficiario della MIA è preso in carico dal centro per l’impiego, viene definito il percorso di attivazione lavorativa, finalizzato alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, secondo quanto previsto all’articolo 6.

    7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui

      all’articolo 5, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

    8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta MIA”. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della carta MIA avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008,

      n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta MIA permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza.

    9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta MIA, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

    10. La consegna della Carta MIA presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

     

    Articolo 5

    Sistema informativo della MIA

     

    1. Al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari della MIA, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari,

      nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo della MIA, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo della MIA. Il Sistema informativo consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all’articolo 1.

    2. Nell’ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva dedicata ai beneficiari della MIA. I beneficiari, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall’altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l’INPS, l’ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati.

    4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi che precedono, all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: ‹‹d-ter): Piattaforma digitale della MIA per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».

    Articolo 6

    Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

     

    1. I nuclei familiari beneficiari della MIA, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito in un progetto finalizzato a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

    2. Nel caso in cui la situazione di povertà sia connessa alla sola dimensione lavorativa, viene sottoscritto un patto di servizio personalizzato secondo i tempi e le condizioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

    3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’Ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

    4. Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della MIA titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni, nonché i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di

      collocamento mirato. Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.

    5. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

    6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario della MIA, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all’articolo 5.

    7. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

    8. L’invio automatico del beneficiario al centro per l’impiego o ai servizi sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, è modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato.

    9. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione della MIA, anche ai beneficiari della stessa e alle persone in analoghe condizioni di povertà. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.

    10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

     

     

    sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di

     

     

    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si

     

     

    definiscono i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvano le linee guida per la

     

     

    costruzione di Reti di servizi: applicazione alla Misura per l’inclusione attiva (MIA). Con

     

     

    il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio

     

     

    delle risorse trasferite. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse all’effettivo l’utilizzo

     

     

    di quelle precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-

     

     

    legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.

     

    77, dopo le parole “n. 285,” sono aggiunte le seguenti: “del Fondo per la lotta alla povertà

     

     

    e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.

     

    208,”.

     

    Articolo 7 Controlli

     

    1. I controlli ispettivi sulla MIA sono svolti dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INPS e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può altresì avvalersi, a tal fine e previa stipula di apposite convenzioni, della Guardia di finanza.

    2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale degli uffici ispettivi del

      Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutte le informazioni e le banche

       

      dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.

    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti

      l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

    4. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari della MIA, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione della MIA, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

     

    Articolo 8 Sanzioni

     

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

    2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

    3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, alla condanna in via definitiva alla reclusione pari o superiore a un anno per un delitto non colposo, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati e nei medesimi limiti e all’applicazione di misura di prevenzione consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna, dalla applicazione della pena su richiesta delle parti e dalla revoca del decreto di applicazione

      della misura di prevenzione ovvero alla sua cessazione o comunque alla perdita dei suoi effetti.

    4. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 16, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

    5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

    6. È disposta la decadenza dalla MIA quando uno dei componenti il nucleo familiare:

    7. non si presenta presso il centro per l’impiego o i servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4;

    8. non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;

    9. non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai centri per l’impiego, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;

    10. non accetta, senza giustificato motivo, la prima offerta di lavoro congrua, come definita ai sensi dell’articolo 9;

    11. non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;

    12. non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

    13. viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all’articolo 3.

    14. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2022, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    15. In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta MIA.

    16. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, la MIA può essere richiesta da un componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero, nel caso di nucleo familiare con componenti minorenni o con disabilità o con almeno sessant’anni di età, decorsi sei mesi dalla medesima data.

    17. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all’articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L’INPS, per il tramite del sistema informativo della MIA, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento della MIA, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

    18. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. (verificare)

    19. La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, quest’ultima ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

    20. All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Misura di inclusione attiva – MIA”.

    21. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati al comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5.

    22. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

    23. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1.

    24. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 5 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.

    25. La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

    26. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

    27.  

      Articolo 9

      Offerta di lavoro congrua

       

      1. Ai fini del presente decreto, un’offerta di lavoro si intende congrua:

      2. ove sia coerente con le esperienze e le competenze professionali maturate, così come risultanti dal patto di servizio personalizzato ovvero come acquisite a seguito di attività formativa svolta nei percorsi conseguenti alla presa in carico;

      3. se riguarda una attività da svolgere all’interno del territorio della provincia di residenza o provincia limitrofa - versioni alternative: a) all’interno del territorio della provincia di residenza; b) in luogo di lavoro non distante più di 80 (altra distanza?) chilometri dal luogo di residenza;

      4. se si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a tre mesi;

      5. se si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;

      6. la cui retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

      7. Nel caso in cui l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra i tre e i sei mesi, la MIA è sospesa, ove il reddito percepito sia superiore a tremila euro annui (proposta INPS). Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3.

      8. Articolo 10 Incentivi

         

        1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della MIA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a

          8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario della MIA effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

        2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della MIA con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

        3. L’incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo della MIA.

        4. Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della MIA, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della

          piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, il dieci per cento dell’incentivo di cui ai commi 1 e 2, decurtato dall’incentivo previsto per il datore di lavoro.

        5. Ai beneficiari della MIA che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del MIA, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’impresa e del made in Italy.

        6. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario della MIA iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

        7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

        8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

         

        Articolo 11

        Coordinamento, monitoraggio e valutazione della MIA

        1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull’attuazione della MIA e predispone, annualmente, sentita l’ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

        2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione della MIA e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

        3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi di INPS, di INAPP e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Articolo 12

        Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

         

        1. I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio, già riconosciuto prima del 1° settembre 2023, sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge indicato. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

        2. A decorrere dal 1° settembre 2023 non possono essere presentate nuove domande di reddito di cittadinanza.

        3. La MIA e il reddito di cittadinanza non sono cumulabili.

        4. All’articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2 e commi da 6-bis a 6-quinquies, 7, commi da 15-quater a 15-septies, 7-bis, 9-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 13, comma 1-ter”.

        5. L’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva,

          nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, richiesta entro il 1 settembre 2023, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023”.

        6. L’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,

          n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, sempre che il reddito di cittadinanza sia stato richiesto entro il 1° settembre 2023 e fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.

        7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

        8. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente capo, quantificati in euro , si provvede mediante le risorse del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

         

        (ATTENZIONE: verificare la necessità di mantenere o modificare le seguenti norme del DL n. 4/2019: artt. 6, comma 8-bis, 11-bis, e 13, comma 2)

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