Mantenimento figli maggiorenni: fino a quando è dovuto l'assegno? - Affaritaliani.it

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Mantenimento figli maggiorenni: fino a quando è dovuto l'assegno?

*Avv. Andrea Gazzotti

Fino a quando il diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne possa ritenersi esaurito? Ecco alcune precisazioni utili

Mantenimento figli maggiorenni: alcune precisazioni 

E' ormai un dato acquisto, quello per cui i ragazzi del nuovo millennio, rispetto ai loro genitori, raggiungono l’autosufficienza economica decisamente più tardi, rimanendo così a lungo a carico della loro famiglia di origine. Questo fenomeno, intensificatosi dopo la crisi economica degli ultimi anni, è sicuramente oggetto di un ampio dibattito, non solo politico/sociale, ma anche giuridico.

Sono anche gli avvocati e i giudici, infatti, a chiedersi sino a quando un genitore debba continuare a mantenere un figlio, visto e considerato che la legge in primis non indica parametri precisi.La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha cercato di dare risposte più precise sul tema, esaminando un vasto numero di casi concreti.

Ma partiamo dal testo della legge. Il dovere al mantenimento dei figli è sancito, innanzitutto, dall'art. 30 della Costituzione e compiutamente espresso soprattutto dagli art. 147 – 315bis cod. civ., che impongono ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo; non prevedendo apertamente alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età.

Nonostante qualche distinguo tra coloro che si sono occupati del tema, sembra corretto sostenere che, se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, è pur vero che non si tratta di un dovere protratto all'infinito.Infatti, questo dovere deve essere parametrato al generale principio della necessità del raggiungimento dell’autosufficienza economica. Autosufficienza che permetta al figlio di poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, anche in considerazione del più generale obbligo di autodeterminazione di ciascuno.

In merito, è orientamento piuttosto consolidato della giurisprudenza, quello per cui lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di unimpiego tale da garantirgli un reddito corrispondente alla sua professionalitàe un'appropriata collocazione nel contesto economico – sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni.E’ pacifico poi, che l'obbligo di mantenimento perduri solo se il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio.

Al contrario, il genitore sarà esonerato dal mantenimento (ovvero dalla corresponsione di un assegno nelle ipotesi di disgregazione della famiglia) laddove il figlio maggiorenne, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, abbia opposto un rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte o procurate, ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando ad esempio il percorso di studi senza alcun rendimento effettivo.

Per questi motivi, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia quindi riguardo:

- all’età;

- all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;

- all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e, in particolare;

-alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio.

Questi indicatori, aiuteranno quindi a stabilire quando il diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne possa ritenersi esaurito.

*Studio Legale Bernardini de Pace