Cronache

Bibbiano, la Cassazione: arresti infondati contro il sindaco

L'ultimo grado motiva l'annullamento delle misure cautelari: "Inesistenza di concreti comportamenti"

Non vi sono "esigenze cautelari" basate su "requisiti della concretezza e dell'attualità" nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Lo scrive la sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perché, il 3 dicembre scorso, revocò ogni misura cautelare per Carletti annullando senza rinvio l'ordinanza del Riesame di Bologna che aveva sostituito con l'obbligo di dimora gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto il primo cittadino del comune emiliano nell'ambito dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti.

 Nessun pericolo di reiterazione del reato, né di inquinamento probatorio, rileva la Cassazione, osservando, nella sentenza depositata oggi, che il Riesame non ha indicato "elementi concreti dai quali sia possibile desumere le ragioni della persistente effettività del ravvisato 'periculum libertatis'". 

I giudici di piazza Cavour, infatti, affermano che "tali non possono ritenersi" gli elementi relativi "all'interessamento che Carletti avrebbe a suo tempo mostrato per la ricerca di un immobile da adibire a nuova sede per la prosecuzione dell'attività di psicoterapia svolta da altri indagati nei confronti dei minori in carico al servizio sociale", temporalmente collocati "alla fine dell'anno 2018", e "posti in relazione con un altro passaggio motivazionale, di non univoca e quanto meno dubbia interpretazione" tratto dalle dichiarazioni che Carletti rese in un interrogatorio del 12 agosto 2019, quando "genericamente e in via del tutto ipotetica - scrive la Cassazione - si limitò ad affermare che, qualora fosse tornato a rivestire la carica di sindaco, avrebbe potuto prendere in considerazione la proposta, proveniente da un interlocutore serio ed onesto, di un investimento su un terreno privato per la progettazione di una struttura, parallela a quella gestita dalla Asl per la tutela di minori ed anziani".

A questa considerazione, "di natura meramente congetturale e di per sé non sintomatica della intenzione di commettere ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo di quelle per cui si procede", il provvedimento impugnato, secondo la Corte, "ha illogicamente ricollegato la manifestazione di un atteggiamento volitivo orientato a proseguire l'esercizio delle funzioni di sindaco 'con un metodo d'azione volto alla mera realizzazione ai fini politici, indifferente alle regole e alla normativa sottostante'".