Cronache

Cassazione, non parcheggiate l'auto davanti a un cancello: è un reato

Maurizio Tortorella

A Trapani un uomo aveva impedito l'accesso alla proprietaria. La Cassazione ha stabilito: è "violenza privata"

Avete mai parcheggiato l’auto in modo da impedire l'apertura di un cancello? Non è bello, dovreste vergognarvi in cuor vostro. Da oggi, però, state più attenti, e quantomeno non fatelo più a cuor leggero: perché il 12 settembre la quinta sezione penale della Cassazione ha stabilito che quel comportamento configura il reato di violenza privata.

Va detto che nel caso in questione, avvenuto a Trapani, secondo la ricostruzione della sentenza l’imputato aveva fatto anche altro: si era seduto in prossimità dei battenti del cancello, impedendo alla proprietaria di transitare. Resta il fatto che la condanna apre la strada a un inseverimento della repressione dei comportamenti “border line”.

Condannato in primo grado e poi dalla Corte d'appello di Palermo, l’autista-ostruzionista aveva presentato ricorso in Cassazione, proclamandosi innocente. Ma la suprema Corte, con la sentenza numero 40482 del 12 settembre 2018, ha confermato in via definitiva che il suo comportamento configura il delitto di violenza privata: quello previsto dall’articolo 610 del Codice penale, che prevede la reclusione fino a 4 anni.

La giurisprudenza, hanno ricordato i giudici della Cassazione, identifica la violenza privata “in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione a di azione”. Per questo, può consistere anche in una “violenza impropria, cioè quella che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali, diretti comunque a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione".

Per tutto questo, i supremi giudici hanno stabilito che “la palese forza intimidatrice dell'imputato”, insieme con la sua decisione di sedersi accanto al cancello, “seppur priva della violenza o della minaccia”, è equiparabile al parcheggio improprio in un posto riservato ai disabili (già punito dalla Cassazione con la sentenza numero 17794 del 2017) o all'impedimento agli operai di utilizzare gli strumenti di lavoro in un'opera pubblica (un’altra sentenza della Cassazione: la numero 48369, sempre del 2017).

Così il ricorso è stato respinto. E il parcheggiatore-ostruzionista è stato condannato.