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Cronache
Ius soli o Ius culturae, ecco come cambierebbe la cittadinanza italiana

 Accogliere, proteggere, promuovere ed integrare. Le quattro 'vie maestre' indicate da Papa Francesco sulla questione dei migranti, con le quali il Pontefice ha preso esplicitamente posizione a favore delle leggi sullo Ius soli e sullo Ius culturae, hanno rilanciato il dibattito politico. Nonostante i Palazzi siano, infatti, ancora chiusi per la pausa estiva, il tema gia' scuote il Parlamento che si trovera' a dover decidere quali saranno le priorita' alla ripresa dei lavori, in questo scorcio di legislatura, che sara' necessariamente segnato dalla legge di Bilancio da approvare entro l'anno affinche' sia applicabile dal primo gennaio 2018. Sullo sfondo, la cronaca degli attentati terroristici in Europa e la polemica che si riaccende sull'Islam integralista. 

   A guardare, tuttavia, le misure del ddl sulla cittadinanza per le seconde generazioni di immigrati, che hanno avuto un iter tortuoso, tanto da essere state incardinate nell'Aula del Senato a quasi due anni dalla loro approvazione, in prima lettura, a Montecitorio, si scopre che, in realta', si tratterebbe di uno ius culturae o di uno ius soli temperato. 

   ECCO CHE COSA CAMBIA: 

   OGGI: la cittadinanza italiana si acquista ius sanguinis, cioe' se si nasce o si e' adottati da almeno un cittadino italiano. Esiste una possibilita' residuale di acquisizione ius soli se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o se non possono trasmettere la loro cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. La cittadinanza puo' essere chiesta dagli stranieri che risiedono in Italia da dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti: redditi sufficienti per il sostentamento, nessun precedente penale, nessun motivo ostativo per la sicurezza del Paese. Si puo' diventare cittadini italiani anche per matrimonio a determinate condizioni (residenza e assenza di precedenti penali). Altro caso di acquisizione della cittadinanza e' per lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore eta', che puo' presentare la richiesta di cittadinanza entro un anno dal diciottesimo compleanno.

DALLO 'IUS SANGUINIS' AL SISTEMA MISTO CON LO 'IUS CULTURAE'

Se il ddl verra' approvato dal Senato, saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati nel territorio della Repubblica, di genitori stranieri almeno uno dei quali abbia un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Servira' la dichiarazione di volonta' di un genitore, o di chi ne esercitera' la responsabilita', all'ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del minore, entro il 18esimo anno. In assenza di tale dichiarazione potra' essere il diretto interessato a richiederla, entro il 20esimo anno. Altrimenti, per gli stranieri nati e residenti in Italia legalmente, senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza sale a due anni dalla maggiore eta'. Entro due anni dal raggiungimento della maggioe eta' l'interessato puo' rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 
   Il permesso di soggiorno Ue per i soggiornanti di lungo periodo puo' essere richiesto da cittadini extra Ue che soggiornano in Italia regolarmente da almeno 5 anni, che dimostrano la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, che abbiano superato un test di conoscenza della lingua italiana. Non puo' essere richiesto, fra l'altro, da cittadini pericolosi per la sicurezza dello Stato. 
   

MINORI STRANIERI

Possono invece ottenere la cittadinanza i minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il 12esimo anno, che abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o piu' cicli presso istituti del sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali. La frequenza del corso di istruzione primaria deve essere coronata dalla promozione. La richiesta spetta al genitore, cui e' a sua volta richiesta la residenza legale, o all'interessato stesso, entro due anni dalla maggiore eta'. Le nuove norme valgono anche per gli stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, all'approvazione della legge, il limite di eta' dei 20 anni per farne richiesta. 
   Al Viminale 6 mesi per il rilascio del nulla osta. 

   NATURALIZZAZIONE

La naturalizzazione non e' un diritto, ma rientra nel campo della concessione della cittadinanza con un provvedimento discrezionale, tramite Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'Interno.

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ius soliius culturae
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