Cronache

Obbligo vaccinale incostituzionale: l'ipotesi al vaglio del Cig siciliano

Il Consiglio di giustizia della regione Sicilia ha precisato che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32"

La questione vaccinale all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Dopo l'appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno di Infermieristica dell'Universita' Palermo, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perche' non vaccinato, ha disposto una istruttoria affidata a un collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della sanita' e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, "ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'".

I chiarimenti dovranno pervenire entro il 28 febbraio e "attesa la rilevanza e la complessita' della questione", e' stata disposta la convocazione dell'organo incaricato dell'istruttoria all'udienza camerale del 16 marzo. Quanto alla questione di legittimita' costituzionale sollevata sul rilievo che non sarebbe possibile nel nostro ordinamento porre un obbligo vaccinale basato su farmaci sperimentali, viene sottolineato che il Cga ha ricordato che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie "e' salda nell'affermare che l'articolo 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di liberta' di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettivita'".

LEGGI ANCHE: Stretto di Messina riaperto anche ai senza Green Pass. Musumeci: "Fine di un'ingiustizia"

In particolare, la Corte ha precisato che - ferma la necessita' che l'obbligo vaccinale sia imposto con legge - "la legge impositiva di un trattamento sanitario non e' incompatibile con l'art. 32 Cost. alle seguenti condizioni: se il trattamento e' diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che e' obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiano normali e, pertanto, tollerabili"; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennita' in favore del danneggiato, e cio' a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria".