Sanità, per errore del medico di base paga anche l'Asl - Affaritaliani.it

Cronache

Sanità, per errore del medico di base paga anche l'Asl

La III Sezione della Corte di Cassazione ha emanato una sentenza storica in materia di responsabilità civile per danni causati dal medico di base, destinata e ridisegnare il rapporto tra il Sistema Sanitario Nazionale ed i medici di base, anche se questi ultimi fosse solo convenzionati con il Servizio Sanitario e non dipendenti.

 

La vicenda giudiziaria, il cui strascico è durato 17 anni, prendeva le mosse dalla decisione della Corte territoriale che, chiamata a pronunciarsi in sede di gravame sulla sussistenza della responsabilità solidale della ASL per errore del medico di base, (già ritenuto responsabile dal giudice di prime cure in ragione del comportamento colposo dovuto alla mancata tempestività della visita domiciliare, oltre che all’omessa ospedalizzazione del paziente e al mancato rilievo delle sue gravi condizioni), escludeva la responsabilità concorrente dell’ASL.

I ricorrenti, ricorda l'Aduc, hanno agito nei confronti dell'Asl e del medico generico "perché questo, chiamato la mattina per sintomi di ischemia cerebrale, si è recato in visita soltanto il pomeriggio e ha disposto cure inadeguate in base ai sintomi. Il paziente è rimasto paralizzato. In primo grado il Tribunale ha condannato il medico in ragione del comportamento colposo e l'Asl in solido. Entrambi hanno impugnato la sentenza e la Corte d'Appello ha accolto il gravame dell'Asl, rigettando quindi la domanda risarcitoria dei danneggiati nei suoi confronti, poiché questa avrebbe assunto soltanto un obbligo di organizzazione, e non anche obbligazioni dirette nei confronti del paziente, ma anche per l'assenza di rapporto di subordinazione del medico, sul quale l'Asl non avrebbe potuto esercitare alcun potere di vigilanza e controllo. E' stata confermata, invece, la condanna del medico".

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La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 6243/2015 è giunta ad una conclusione di segno completamente contrario nella misura in cui ha affermato un innovativo principio di diritto per cui: “L’ASL è civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N., in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.

La Corte, da una lettura della Legge n. 833/1978 e attribuendo effettività al precetto di cui all’art. 32 della nostra Carta costituzionale, è pervenuta alla conclusione che, al fine di garantire a tutti i cittadini livelli minimi ed uniformi delle prestazioni mediche, i medici generici convenzionati debbano essere considerati quali ausiliari o sostituti della ASL.